Indebiti pensionistici di condotta e civili – Recupero in unica soluzione o con trattenute mensili sulla pensione
Nel contesto di cui ci occupiamo, il trattamento minimo oggetto di salvaguardia, è quello di cui all'articolo 69, legge 153/1969 distinto dal minimo vitale
Quando chi esegue il pagamento è l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), le prestazioni indebite si possono classificare in indebiti propri, indebiti di condotta ed indebiti civili.
Indebiti di condotta
Gli indebiti di condotta possono essere originati da:
- riscossione di prestazioni derivanti da falsa attestazione di natura sanitaria o da alterazioni dolose di certificazione medica legittimamente rilasciata;
- riscossione di prestazioni inesportabili all’estero (percepibili solo da soggetti effettivamente residenti in Italia) ;
- riscossione delle prestazioni per rapporti di lavoro nulli o simulati accertati successivamente alla cessazione dal servizio.
Indebiti civili
Gli indebiti civili possono essere originati, essenzialmente, da riscossione della pensione post mortem del pensionato oppure da Esecuzione di sentenze favorevoli al pensionato riformate in un successivo grado di giudizio.
Recupero degli indebiti di condotta e civili
Gli indebiti di condotta e civili devono essere recuperati in unica soluzione, salvo le eccezioni in riferimento a comprovate situazioni socioeconomiche del debitore.
In caso di rateizzazione concessa per il recupero dell'indebito non può essere superato il limite massimo di 24 trattenute mensili, per gli indebiti di condotta, e di 36 trattenute mensili per gli indebiti civili, nel rispetto del quinto e della salvaguardia del trattamento minimo, da calcolare sulla sommatoria degli importi pensionistici erogati all'interessato dall'Istituto al lordo degli oneri fiscali.
Nel contesto di cui ci occupiamo, il trattamento minimo oggetto di salvaguardia, è quello di cui all'articolo 69, legge 153/1969 e deve essere tenuto distinto dalla quota intangibile o cosiddetto minimo vitale prevista dall'articolo 545 del codice di procedura civile. Invero la quota intangibile, la cui misura è corrispondente all'importo dell’assegno sociale aumentato della metà concerne esclusivamente le trattenute a titolo di pignoramenti presso terzi (a seguito di procedure esecutive nelle quali l’Istituto è interessato in qualità di terzo pignorato).


