I quattro quinti della pensione, anche se l’importo è stato accreditato in conto corrente, costituiscono un diritto inalienabile del debitore

Il sequestro preventivo, prodromico alla confisca per equivalente, avente ad oggetto, fra l’altro, il conto corrente bancario dell'indagato e sul quale confluiscono periodicamente gli emolumenti percepiti come trattamento pensionistico, non può estendersi ai 4/5 di ciascuno rateo di pensione accreditato sul conto corrente.

In tema di sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente, infatti, a detta dei giudici della Corte di cassazione (sentenza 30820/2017 - sezione penale) deve riconoscersi valore di regola generale dell’ordinamento processuale al divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente ad un quinto del loro importo al netto delle ritenute, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti, nella residua misura dei quattro quinti del loro importo netto, nell'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dall'articolo 2 della Costituzione.

Va dunque annullato il provvedimento di sequestro e di confisca per equivalente limitatamente alla parte che ecceda la misura di un quinto delle singole mensilità del trattamento pensionistico corrisposto al debitore sottoposto ad esecuzione: il giudice di merito deve intervenire, in relazione alla entità ed al numero delle mensilità del rateo di pensione corrisposte all'indagato, limitando il sequestro preventivo (eventualmente prodromico alla confisca per equivalente) al limite quantitativo del 20%, essendo questa la quota massima suscettibile di essere oggetto di sequestro, mentre la residua parte dei 4/5 deve essere considerata finalizzata a sovvenzionare i diritti inalienabili dell'indagato e, pertanto, da conservarsi nella perdurante disponibilità del medesimo.

23 Giugno 2017 · Roberto Petrella