Credito al consumo e inadempimento del venditore – Il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito anche se non c’è rapporto di esclusiva fra creditore e fornitore del bene

La Corte di Giustizia, con la sentenza del 23 aprile 2009 (emessa nella causa C-509/07) ha stabilito che l’esistenza di una clausola di esclusiva tra fornitore del bene e finanziatore, non è presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del fornitore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, partendo dalla direttiva comunitaria e dalla interpretazione della stessa da parte della Corte di giustizia ha individuato, nella successiva evoluzione legislativa attualmente in vigore, un collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi ed i contratti di acquisto dei medesimi, collegamento negoziale che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.

Così si è espressa la Corte di cassazione nella sentenza 19000/2016.

29 Settembre 2016 · Giovanni Napoletano





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