Cosa accade se il datore di lavoro non versa al creditore le trattenute prelevate dallo stipendio del debitore per il rimborso del prestito dietro cessione del quinto

Il contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione di quote di stipendio è una tipica forma di finanziamento che consente al soggetto richiedente (il lavoratore dipendente) di disporre, in tempi brevi, delle somme di cui necessita, per poter poi restituire gli importi richiesti nel corso degli anni mediante una trattenuta mensile operata dal datore di lavoro sulla propria busta paga. Con tale meccanismo il creditore che ha erogato il prestito al lavoratore dipendente risulta garantito dal datore di lavoro terzo obbligato che, per effetto della cessione del credito a lui regolarmente notificata, è tenuto a versare al creditore cessionario quanto trattenuto.

Lo schema giuridico tipico che si delinea prevede tre autonomi rapporti obbligatori: il primo fra creditore che eroga il prestito e lavoratore cedente (lavoratore che richiede il prestito in cambio della cessione del quinto del proprio stipendio) che sorge per effetto della sottoscrizione del contratto; il secondo fra cedente e debitore terzo ceduto (il datore di lavoro), ed in cui quest'ultimo, per effetto della semplice notifica del contratto di prestito dietro cessione del quinto, risulta inderogabilmente obbligato a trattenere in favore del cessionario (il creditore che ha erogato il prestito al lavoratore dipendente) la quota ceduta dello stipendio e a corrispondere al cedente la differenza; il terzo fra il creditore cessionario e il debitore terzo ceduto il quale, per effetto della notifica del contratto di prestito dietro cessione del quinto e della relativa presa di conoscenza dell'avvenuta volontà di cedere il proprio credito da parte del lavoratore dipendente cedente, risulta obbligato a corrispondere mensilmente al cessionario le quote di stipendio trattenute al proprio dipendente. Il datore di lavoro, a fronte di una cessione del credito operata da parte del proprio lavoratore, non ha né il potere né il diritto di opporsi alla richiesta, né tanto meno di disporre delle somme oggetto della cessione.

Il contratto di cessione del quinto ha sempre natura pro solvendo, nel senso che se il debitore ceduto (il datore di lavoro) non adempie, il cessionario potrà rivolgersi al cedente (al lavoratore dipendente che ha ottenuto il prestito dietro cessione del quinto) per ottenere da lui l'adempimento.

Si tratta di un aspetto importantissimo: chi beneficia di un prestito dietro cessione del quinto deve continuamente vigilare e controllare che il datore di lavoro versi puntualmente al creditore l'importo prelevato mensilmente dal proprio stipendio e fatto figurare in busta paga come trattenuta finalizzata ad adempiere al rimborso del contratto di prestito sottoscritto.

Infatti, il datore di lavoro che, avendo accettato il contratto stipulato fra il creditore ed un proprio dipendente per la cessione pro solvendo di una quota della retribuzione, non versa al creditore stesso l'importo prelevato mensilmente dallo stipendio del dipendente, facendo figurare la trattenuta in busta paga come adempimento del contratto sottoscritto di prestito dietro cessione del quinto, non è nemmeno imputabile del reato di appropriazione indebita previsto dall'articolo 646 del codice penale, ma commette, esclusivamente, un mero illecito civile (Cassazione penale, sezioni unite, sentenza 37954/2011).

Il rischio per il debitore lavoratore dipendente, è quello di pagare due volte: al datore di lavoro con trattenuta in busta paga e successivamente al creditore cessionario dopo la notifica di un decreto ingiuntivo.

15 Aprile 2018 · Giorgio Martini


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4 risposte a “Cosa accade se il datore di lavoro non versa al creditore le trattenute prelevate dallo stipendio del debitore per il rimborso del prestito dietro cessione del quinto”

  1. Giorgi ha detto:

    ho un prestito con cessione del quinto, da questo mese sarò in cassa integrazione a zero ore e la banca cessionaria del prestito mi aveva prospettato due opzioni: sospendere le rate fino al termine della cassa integrazione oppure versare personalmente la rata (non essendoci busta paga non potrà farlo il datore di lavoro). Ho scelto ed accordato con l’azienda la prima opzione, ma nel caso avessi scelto di pagare personalmente la rata, il rientro del prestito potrebbe continuare in questa modalità ad oltranza?
    Mi spiego meglio: al termine della cassa integrazione, salvo miracoli, l’azienda procederà al licenziamento collettivo quindi estinguerà il finanziamento. ma se avessi scelto di continuare personalmente con i pagamenti il tfr potrebbe essermi liquidato per intero e continuare con i pagamenti? ringrazio in anticipo chi saprà rispondermi, perchè so che sono complicata

    • Ha scelto bene a nostro avviso: con il pagamento personale effettuato fino alla fine della cassa integrazione la cessionaria avrebbe comunque fruito del Trattamento di Fine Rapporto erogato dal datore di lavoro (salvo complicazioni). In relazione al maggior debito che dovesse eventualmente residuare dalla opzione scelta, potrà presentare una proposta transattiva a saldo stralcio.

  2. Anonimo ha detto:

    Salve! Nel giugno 2018 andando a rinegoziare La mia cessione verso un altro creditore ho riscontrato che dopo 31 rate pagate e quindi restanti 54…non avevo più la voce sulla busta paga della cessione di 277€ già a partire dal mese di febbraio 2018! A questo punto la nuova finanziaria mi faceva notare che dopo dei loro riscontri fatti non risultava nessuna cessione e che quindi potevo procedere tranquillamente che non avevo nulla da saldare! Mi sono fatto convincere pur se restando col dubbio ed ho fatto una nuova cessione! Intanto col passare del tempo precisamente qualche giorno fa mi ha contattato Un ufficio esterno credo recupero credito e più precisamente la Gegstra dicendomi di fare una proposta a Fiditalia di pagare le rate insolute e precisamente quelle da febbraio 2018 ad oggi rateizzandole a 101€ al mese! A questo punto potrei anche riuscire a pagare le rate insolute a 101€ ma poi che succede avendo in busta una cessione e una delega!? Cosa prevede la legge se il mio datore non so come né perché non è più risultata in busta paga la vecchia cessione! Se pago giustamente queste rate insolute le altre da pagare come faccio dato che in busta paga ho già forti trattenute? Sono un dipendente statale a tempo indeterminato! Grazie

    • Dei rimborsi del prestito per cessione del quinto in corso (quella con la nuova finanziaria che l’ha convinta che la vecchia cessione era evaporata nel nulla dopo solo 31 rate pagate) e del prestito delega continuerà ad occuparsene il datore di lavoro con prelievi dalla busta paga. Invece per il debito al cessionario Gegstra, se intende adempiere, dovrà provvedere lei con gli strumenti consueti: RID, bollettino postale, bonifici bancari o postali, cambiali. Le normative di legge, in questa situazione, non c’entrano nulla.

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