Rateazione dei debiti con l’Agenzia delle entrate – Inadempimenti nei pagamenti delle somme dilazionate a seguito dell’attivita’ di controllo

Il numero massimo di rate trimestrali in cui è consentito ripartire il debito dipende dall’importo da versare:

  1. fino a 5.000 euro, si può pagare in un massimo di 6 rate;
  2. oltre 5.000 euro, il debito può essere suddiviso al massimo in 20 rate.

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa).

Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Il beneficio della rateazione si perde nei casi di mancato pagamento:

  1. della prima rata entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione;
  2. di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento di quella successiva.

Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione e degli interessi legali.

Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.

A partire dal 22 ottobre 2015, in caso di rateazione per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici sulle dichiarazioni di imposta, il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Per quanto riguarda la rateazione in seguito ad accertamento con adesione, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato, aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

  1. insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
  2. tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Qualora si verifichi un lieve inadempimento nel versamento delle rate oppure il tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, e alla somministrazione di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, o versato in ritardo, e dei relativi interessi.

L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

18 Ottobre 2015 · Patrizio Oliva


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2 risposte a “Rateazione dei debiti con l’Agenzia delle entrate – Inadempimenti nei pagamenti delle somme dilazionate a seguito dell’attivita’ di controllo”

  1. Ludovica ha detto:

    Agenzie entrate riscossione pagamento diverse rate in ritardo. Conseguenze

    • Si rischia di perdere il beneficio della rateizzazione: quanto versato con le rate diventa un’anticipazione di quanto dovuto (la differenza dovrà essere versata in un’unica soluzione) e verranno riattivate le azioni esecutive sospese (pignoramento di stipendio, pensione, conto corrente) e/o cautelari (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca su immobili del debitore).

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