impugnare tributo iniquo oltre i termini previsti

L’Agenzia delle Entrate notificava un accertamento con cui, sulla base degli studi di settore, rettificava il reddito d’impresa di una SNC.

Tale accertamento, veniva altresi’ notificato in capo a ciascun socio.

Avverso l’accertamento societario, dapprima sospeso, è stato proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale successivamente dinanzi alla Commissione Tributaria Regione che lo accoglieva in toto. Il tributo è stato dunque sgravato ed annullato.

Avverso l’accertamento personale, tutti i soci opponevano ricorso per tempo e, naturalmente, sono stati sgravati ad eccezione di uno per il quale il tributo non é stato contestato nei tempi previsti e pertanto, iscritto a ruolo, é diventato titolo esecutivo.

Non è in alcun modo fattibile un’ impugnazione postuma di una siffatta cartella di pagamento che si riferisce ad un tributo giudicato infondato ?

E’ più forte la prescrizione dei termini di opposizione rispetto alla giustizia del tributo?

Ha piena ragione sia dal punto di vista personale che giuridico. Infatti nelle società di persone la rettifica del reddito dopo accertamento porta la ovvia conseguenza della diretta attribuzione in capo ai soci dei valori, tanto vero che di solito in casi simili è più che sufficiente fare un unico ricorso che se vinto sgrava anche i soci. Difatti non essendoci più reddito aziendale come sancito dai giudici il socio non è tenuto a pagare assolutamente nulla. Ora, nel caso in esame è da chiedere quando è arrivata la cartella? In pendenza di ricorso o dopo? Se parliamo in pendenza non vi è problema in quanto la stessa è quella provvisoria, viceversa se successiva o magari ancora iscritta a ruolo la provvisoria è bene che il socio provveda a comunicare formalmente gli esiti del processo tributario di 1° e 2° grado al concessionario il quale dopo aver avvisato l'ente ed essendosi accertato di quanto de

13 Febbraio 2011 · Simone di Saintjust