Il debitore può impugnare la cartella esattoriale non validamente notificata e della quale sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo

Il ruolo, come noto, è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dagli uffici della Pubblica Amministrazione ai fini della riscossione a mezzo del concessionario: nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa: in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione. Ii ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell' ufficio o da un suo delegato e, con la sottoscrizione, il ruolo diviene esecutivo, cioè costituisce titolo esecutivo.

Il ruolo, dunque, è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) e indica le somme dovute in riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o, in mancanza di questo, la motivazione del debito. In quanto titolo esecutivo, il ruolo sottoscritto dal capo dell'ufficio competente dell'ente impositore viene consegnato al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce.

Il concessionario della riscossione, a sua volta, in forza del ruolo ricevuto, redige la cartella di pagamento, o esattoriale che provvede a notificare al debitore, intimandogli di adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Il documento denominato "estratto di ruolo", e viene formato e consegnato soltanto su richiesta del debitore e costituisce semplicemente un "elaborato informatico formato dell'esattore, sostanzialmente contenente gli elementi della cartella esattoriale.

In sostanza, il ruolo (atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione) è un "provvedimento" proprio dell'ente impositore (quindi un atto contenente una pretesa economica dell'ente suddetto); l'estratto di ruolo, invece, è (e resta sempre) solo un documento formato dal concessionario della riscossione, su richiesta del debitore o come nota informativa inserita in visualizzazione in un suo account online, che non contiene nessuna pretesa impositiva.

La inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia pretesa impositiva comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato (ruolo e cartella esattoriale).

Tuttavia, deve ritenersi ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario: infatti, la impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non può costituire l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non esclude la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale.

Quello sopra evidenziato è il principio giuridico enunciato dai giudici della Corte di cassazione, riuniti in sessione plenaria, nella sentenza 19704/2015.

13 Marzo 2018 · Paolo Rastelli