Immobile allo stato grezzo » Il contribuente non deve versare le imposte proporzionali sulla compravendita
Sono fisse e non proporzionali le imposte ipotecaria e catastale da versare per la compravendita dell'edificio grezzo
Fisse e non proporzionali le imposte ipotecaria e catastale sulla compravendita dell’edificio grezzo.
Non si deve versare l’imposta proporzionale sulla compravendita se l’edificio non è ancora ultimato e censito. Non paga le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale ma solo in misura fissa il contribuente in caso di compravendita di un edificio allo stato grezzo, ossia non ancora ultimato e, quindi, non censito. Risulta infatti impossibile la tassazione in base alle caratteristiche del bene senza accatastamento e registrazione.
Questo il principio esplicato dalla Commissione Tributaria Regionale (Ctr) di Perugia con la pronuncia 147/14.
Secondo quanto si apprende dalla sentenza in esame, laddove il cespite non risulta ultimato e dunque censito, risulta impossibile la tassazione in base alle caratteristiche del bene senza accatastamento e registrazione.
Come noto, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale sono dovute quando l’immobile viene ceduto all'utilizzatore finale e, pertanto, non rientra più nel circuito produttivo, ma in quello destinato al consumo.
Al contrario, se oggetto della compravendita è un edificio allo stato grezzo, ovvero non ancora censito e soprattutto non ultimato, non sussiste, a parere dei Giudici tributari, una tassazione su un qualcosa che verrà in essere in futuro con caratteristiche proprie che permetteranno, in quanto tali. una registrazione e un accatastamento con dati precisi.