Separazione e divorzio – Esenzione dalle imposte di registro ipotecaria e catastale per tutti gli atti di trasferimento della proprietà immobiliare fra coniugi o a favore dei figli

Com'è noto, la normativa vigente (articolo 19 della legge 74/1987) stabilisce che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di mantenimento per il coniuge ed i figli, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Secondo giurisprudenza di legittimità fino ad oggi consolidata, l'esenzione si estende gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge; tuttavia tale esenzione non opera quando si tratta di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione.

Con la sentenza 3110/16 i giudici della Corte di cassazione hanno stabilito che debbano ritenersi esenti dall'applicazione delle imposte di registro ipotecaria e catastale anche gli accordi, non direttamente finalizzati allo scioglimento della comunione fra coniugi, che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli.

18 Marzo 2016 · Giorgio Martini