Immissioni di fumo nell’unità abitativa e isolamento acustico non idoneo – Responsabilità del costruttore
Isolamento acustico non idoneo: quando la responsabilità è del costruttore
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Sussiste una responsabilità del costruttore se l'immobile, nel corso di dieci anni dal compimento, rovina in tutto od in parte per un suo difetto di realizzazione ovvero presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti.
Il diritto dell'acquirente al risarcimento danni si prescrive in un anno dalla denunzia.
Secondo la costante giurisprudenza, tali gravi difetti sono anche le carenze costruttive dell’edificio, inteso, altresi’, come singola unita’ abitativa, che ne pregiudichino o menomino in modo grave il normale godimento, la funzionalità o l’abitabilità, pur se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera stessa.
In particolare, la presenza nell'unità abitativa di intollerabili immissioni di fumo, così come la mancanza di idoneo isolamento acustico, costituiscono vizi che pregiudicano in modo grave il normale godimento, la funzionalità e l’abitabilità dell’unità immobiliare.
E' quanto hanno stabilito i giudici della Suprema Corte nella sentenza 24763/15.


