Il pignoramento nel recupero crediti

Il pignoramento nel recupero crediti - Ingiunzione di pagamento

Il pignoramento è' l'atto con cui il creditore avvia l’espropriazione coattiva a seguito della notifica, di un titolo esecutivo e di un precetto a cui il debitore non adempie. Disciplinato dal codice di procedura civile all'articolo 491 e seguenti (norme riformate dalla legge 80/2005 e 51/2006), e' in pratica una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono oggetto dell’espropriazione e i frutti di esso.

L'ingiunzione deve anche contenere:

  1. l'invito rivolto al debitore a fare dichiarazione di residenza -o ad eleggere domicilio- in uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza tutte le notifiche saranno fatte presso la cancelleria dello stesso giudice;
  2. l'avvertimento che il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto ai creditori, comprensivo di interessi e spese. Cio' depositando in cancelleria un'apposita istanza e una somma non inferiore ad un quinto del credito.

FORMA DEL PIGNORAMENTO

Nel verbale redatto dall'ufficiale giudiziario si evince la descrizione di tutte le cose pignorate, il loro stato e la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo stabilito da un esperto stimatore scelto dall'ufficiale giudiziario (dietro eventuale richiesta dal creditore).

PIGNORAMENTO MOBILIARE

L'ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo procede al pignoramento ricercando le cose nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, e anche sulla persona stessa. L'ufficiale giudiziario può avere l'assistenza della forza pubblica.

Non può riguardare le cose impignorabili e deve essere eseguito di preferenza sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta liquidazione nel limite di un presunto valore di realizzo (calcolato aumentando della meta' l'importo del credito precettato).

In ogni caso devono essere preferiti, in ordine: il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito ed ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.

Non può essere eseguito nei giorni festivi e fuori l'orario stabilito dalla legge per le notifiche (dalle 7 alle 21). Il denaro, i preziosi e i titoli pignorati vengono consegnati dall'ufficiale giudiziario al cancelliere del competente ufficio giudiziario, mentre gli altri beni vengono trasportati in un luogo di pubblico deposito oppure affidati ad uno specifico custode (che non può essere il creditore o il debitore qualora l'altra parte non dia il suo consenso).

Il pignoramento può riguardare anche le cose mobili (arredamento, oggetti vari) presenti nell'immobile non di proprietà del debitore.

E' sufficiente che questi vi abbia residenza per presumere -in forza di legge- che i beni contenuti nell'immobile siano di sua proprietà, salvo prova contraria (sua o dell'effettivo proprietario).

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Si esegue mediante notifica al debitore e successiva trascrizione nei registri immobiliari di un atto contenente l'esatta descrizione dell'immobile e l'ingiunzione al debitore di non compiere atti dispositivi.

Insieme al bene immobile possono essere pignorati anche i mobili in esso contenuti, quando appaia opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente. A custodia dei beni viene normalmente nominato il debitore, ma su richiesta di un creditore il giudice può anche nominare persona diversa.

Cio' avviene comunque nel caso in cui il debitore non occupi l'immobile.

In cosa consiste il pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi riguarda crediti del debitore verso terzi o cose del debitore che si trovano presso terzi.

Si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore, e deve contenere oltre all'ingiunzione a non compiere alcun atto dispositivo circa i beni e i crediti assoggettati a pignoramento, l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, l'indicazione anche generica delle cose o somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice.

L'atto contiene anche l'invito a presentarsi davanti al giudice per dichiarare "di quali cose o quali somme" il terzo e' debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Interessante osservare che questa disposizione non riguarda i pignoramenti "esattoriali" (si veda piu' avanti), per i quali e' invece previsto che il terzo debitore effettui direttamente i pagamenti al concessionario.

EFFETTI DEL PIGNORAMENTO

Il pignoramento, nelle varie specie, produce l'effetto di rendere inopponibili al creditore procedente, e agli altri creditori che intervengono nell'esecuzione, gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati (come per esempio la vendita e le cessioni dei crediti).

Per gli immobili vale la regola dell'anteriorita' della trascrizione; per i beni mobili il principio della tutela del terzo acquirente che abbia acquistato il possesso in buona fede. Si vedano, in proposito, gli articoli 2912 e seguenti del codice civile.

Cosa si intende per impignorabilità

Quando viene effettuato un pignoramento presso la residenza, o il domicilio, del debitore, l'ufficiale giudiziario non può pignorare beni che afferiscono oggetti con prevalente valore morale (esempio: oggetti di culto, fede nuziale), o che hanno stretta necessita' nella vita domestica (esempio: frigorifero, lavatrice); in pratica, il legislatore è stato indotto a privilegiare i bisogni del debitore rispetto al principio per cui tutti i beni dovrebbero fungere da garanzia dei creditori ed essere quindi espropriabili.

Sono inoltre sottratti al pignoramento i crediti alimentari (gli alimenti versati dal coniuge separato, tranne per cause di alimenti e comunque con autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice delegato e per la parte dallo determinata dallo stesso), i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia, di sostentamento, di maternita' e di malattia.

Sono parzialmente impignorabili, invece, tutti i beni indispensabili per l'esercizio della professione o del mestiere esercitato dal debitore. Essi possono essere pignorati nei limiti di un quinto nei casi in cui il presumibile valore degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. La disposizione non si applica se il provvedimento riguarda una società. Particolari disposizioni, inoltre, riguardano le cose che il proprietario di un fondo tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo nonche' i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo.

PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO

La Finanziaria 2005 (legge 311/04) ha definitivamente equiparato le disposizioni relative alla pignorabilità degli stipendi privati e di quelli pubblici.

Per questi ultimi ricordiamo che gia' da tempo e' stata abolita la regola di assoluta impignorabilità a seguito di varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze numero 89/1987 e numero 878/1988).

In sostanza vige per tutti gli stipendi (nonche' le gratifiche, le pensioni, le indennita', i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:

  1. se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, e' prevista la pignorabilità fino ad un terzo degli stipendi al netto di ritenute;
  2. se il debito e' verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende, e riguarda il rapporto di impiego, e' prevista la pignorabilità fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;
  3. se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall'impiegato o salariato, e' prevista la pignorabilità fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.

Se concorrono simultaneamente i casi 2 e 3 il pignoramento non può colpire una quota totale maggiore del quinto gia' detto, mentre se concorre anche il caso 1 il pignoramento non può colpire una quota maggiore della meta' degli stipendi al netto di ritenute.

E' da precisare, per quanto previsto dal codice di procedura civile, che la quota oggetto di pignoramento e' decisa dal presidente del Tribunale o da un giudice da questi delegato.

SE I BENI PIGNORATI SI RIVELANO INSUFFICIENTI

In questa evenienza l'ufficiale giudiziario può interpellare il debitore per sapere se esistono altri beni disponibili per il pignoramento.

I debitori che - quando interpellati - dichiarano il falso o non collaborano, ovvero non rispondono entro 15gg, sono perseguibili penalmente secondo quanto previsto dall'articolo 388 del codice penale (reclusione fino ad un anno e la multa fino a 309 euro).

Ulteriormente l'ufficiale giudiziario può, sempre nell'ottica di cui sopra, procedere ad una ricognizione dei beni da pignorare con accesso diretto all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche.

Il creditore, infatti,  con lo stesso titolo esecutivo può  sottoporre a pignoramento anche  altri beni del debitore sottoposto ad esecuzione, senza dovere attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si chiuda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza numero 18161/12  depositata il 23 ottobre).

Se il debitore e' un imprenditore commerciale, inoltre, l'ufficiale potra' consultare le scritture contabili mediante la consulenza di un professionista. Tutto cio' anche su richiesta del creditore procedente, che con apposita istanza può chiedere l'integrazione del pignoramento anche al giudice qualora ritenesse inadeguate le stime effettuate dall'ufficiale giudiziario. A tal scopo il giudice ha facolta' di nominare un perito stimatore.

EVITARE IL PIGNORAMENTO

il debitore può versare nelle mani dell'ufficiale giudiziario l'importo dovuto aumentato delle spese perché esso sia consegnato al creditore.

Per evitare il pignoramento di cose, egli può versare l'importo dovuto comprensivo di spese all'ufficiale giudiziario perché rimanga depositato come oggetto del pignoramento al posto delle cose stesse.

LA LIBERAZIONE DEI BENI DAL PIGNORAMENTO

Per la liberazione dei beni dal pignoramento è necessaria una specifica ordinanza del giudice, quando il debitore abbia fatto richiesta di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto comprensivo di interessi, spese, e spese di esecuzione.

Il debitore deve, a tal proposito, depositare una specifica istanza -detta di conversione- in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo dovuto. Il giudice decide l'ammontare della somma da sostituire e può stabilire, nel caso in cui le cose pignorate siano costituite da beni immobili e ricorrendo giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi. In tal caso la somma sara' aumentata, ovviamente, del tasso di interesse (convenzionale o legale). Se il debitore, in tutti i casi, omette o ritarda i pagamenti di oltre 15gg dalla loro scadenza, le somme versate formano parte dei beni pignorati ed il giudice, su richiesta del creditore, dispone senza indugio la vendita degli stessi.

I beni sono liberati dal pignoramento con l'ordinanza con cui il giudice ammette la sostituzione. Quelli immobili si liberano con il versamento dell'intera somma.

LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO

Il debitore può chiedere al giudice la sostituzione dei beni pignorati, pagando un importo equivalente al valore del credito e alle spese legali di procedura, in qualsiasi momento antecedente la vendita delle cose pignorate. Il debitore in questo caso è tenuto al versamento di un deposito di almeno 1/5 del valore del debito complessivo. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. A seguito dell'istanza il giudice sentite le parti, determinerà una scadenza entro la quale il debitore sarà obbligato al pagamento dei restanti 4/5 della somma residua.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, la somma versata unitamente alla presentazione dell'istanza forma parte dei beni pignorati. L'istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità.

L'istanza di conversione può essere presentata una sola volta e non è ammessa rateazione. Di conseguenza, se alla data stabilita, il debitore non avrà provveduto al saldo del proprio debito non potrà più richiedere nessuna istanza e la somma pagata entrerà a far parte dei beni pignorati con la ripresa della procedura esecutiva.

QUANDO IL PIGNORAMENTO PERDE EFFICACIA

Questa evenienza si ha quando siano trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita. In tal caso, qualora il provvedimento riguardasse un bene immobile, il giudice emana un'ordinanza con la quale dispone che siano cancellate le trascrizioni precedentemente fatte sui registri immobiliari.

IL PIGNORAMENTO "ESATTORIALE"

Se non si paga una cartella esattoriale entro 60 giorni dalla sua notifica l'agente della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu' opportune al fine di riscuotere il dovuto.

Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all’espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei beni immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati.

Le regole sono quelle generiche previste dal codice di procedura civile gia' viste in questa scheda, a cui vanno aggiunge quelle piu' specifiche contenute negli articoli dal 49 al 76 del dpr 602/73. Sono quindi pignorabili i beni mobili presso il debitore, le cose del debitore presso terzi, i crediti del debitore presso terzi (comprendenti, oltre agli stipendi nel limite gia' detto in questa scheda, i fitti e le pigioni dovute da terzi, etc.), beni immobili e diritti reali immobiliari (usufrutto, nuda proprietà), e rimangono valide le regole relative all'impignorabilità. Cambiano un po', semmai, le procedure. Il pignoramento, in questo caso:

  • non può aver luogo prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
  • può essere messo in atto -sui beni immobili- solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro;
  • se le somme iscritte a ruolo sono inferiori al 5% del valore dell'immobile l'agente della riscossione deve prima iscrivere un'ipoteca e può procedere col pignoramento solo dopo sei mesi, qualora ovviamente il debito rimanga non pagato;
  • nel caso in cui il pignoramento venga messo in atto decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale occorre la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni. Questo avviso perde di efficacia se il pignoramento non segue entro 180 giorni dalla sua notifica;
  • perde efficacia se dalla sua esecuzione trascorrono 120 giorni senza che sia stato fatto il primo incanto (vendita forzata all'asta).

Riguardo al pignoramento presso terzi la procedura "esattoriale" presenta delle rilevanti differenze rispetto a quella generica, gia' detta, disciplinata dal codice di procedura civile.

La legge in questi casi prevede infatti che il terzo debitore, dietro notifica di un atto con cui viene messo al corrente della procedura, versi direttamente al concessionario le cifre dovute al debitore iscritto a ruolo, entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, fino a concorrenza del credito per cui si procede (dpr 602/73 articolo 72 bis). Sul punto, la società Equitalia ha emesso, con la recentissima direttiva numero 12 dell'8 giugno 2010, disposizioni di maggior favore per il contribuente. In particolare ha previsto che il terzo debba effettuare il versamento entro sessanta giorni, e non più entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento. Questo vuol dire che il contribuente ha molto più tempo per opporsi al pignoramento che ritenga illegittimo. Possono redigere e notificare l'atto, inoltre, anche i dipendenti dell'agente della riscossione non abilitati all'esercizio di funzioni di "ufficiale della riscossione" (novita' introdotta dalla Finanziaria 2008 articolo 1 commi 141/142).

COME SI CONTESTA IL PIGNORAMENTO

Una volta iniziata la procedura di pignoramento le contestazioni inerenti il diritto del creditore a procedere, i vizi della procedura e la pignorabilità dei beni possono essere proposte al giudice dell'esecuzione.

Ciò tramite un avvocato ed ai sensi dell'articolo 615 del codice di procedura civile.

In caso di procedura “esattoriale” si può agire come sopra SOLO in caso di contestazioni inerenti la pignorabilità dei beni.

La materia e' assai complessa, ed e' quindi bene rivolgersi ad un legale fin dalle prime fasi valutative.

Tutte le sezioni sono tratte da ADUC - Articolo originale

8 Luglio 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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13 risposte a “Il pignoramento nel recupero crediti”

  1. pinco ha detto:

    Salve, grazie per la precisazione.

    Ma il pignoramento puo’ avvenire anche se il creditore non sono io (persona fisica) ma e’ la società srl della quale io sono l’amministratore .
    Puo’ essere comunque pignorato?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il soggetto giuridico debitore dell’avvocato è una società che è anche in credito di importi al momento disponibili presso terzi. Il discorso non cambia.

    • pinco ha detto:

      no, mi sono spiegato male.
      Il soggetto debitore dell’avvocato sono io come persona fisica, mentre il soggetto che vanta dei crediti e’ la società .
      In questo caso i crediti vantati dalla società possono essere pignorati?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Allora per adesso l’avvocato può escutere solo lei e non la srl.

  2. pinco ha detto:

    Salve, avrei bisogno del seguente chiarimento in materia di pignoramento verso terzi

    Io sono debitore di un avvocato.

    Io sono amministratore di una srl.
    La mia srl lavora per un’azienda x.
    Il mio creditore puo pignorare le provvigioni che l’azienda x deve erogare alla mia srl?

    Ed eventualmente in che misura?

    Grazie.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Sì, purtroppo l’avvocato può pignorare le provvigioni (rispetto alle quali lei riveste il ruolo di creditore).

      Il limite è rappresentato dalla entità del debito, dagli interessi e dalle spese riconosciute all’avvocato dal giudice, in sede di decreto ingiuntivo non opposto.

      Quando si parla sinteticamente di pignoramento presso terzi si dovrebbe più propriamente dire “pignoramento dei crediti che il debitore vanta presso terzi”. Sarebbe tutto più chiaro.

      Le limitazioni del pignoramento al massimo di un quinto riguardano solo gli stipendi dei lavoratori dipendenti.

  3. fabio gentile ha detto:

    La donazione o la vendita trascritta prima del pignoramento salva l’immobile dai creditori ed il debitore dalla condanna ex art. 588 c.p.

    Il pignoramento immobiliare è atto dalla natura unitaria ma a formazione progressiva, che si compie in due momenti distinti: la notificazione al debitore dell’atto di pignoramento recante l’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c. e la successiva trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari dell’atto stesso, che deve indicare esattamente i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione con gli estremi richiesti dal Codice Civile per l’individuazione dell’immobile ipotecato (ovvero con indicazione della natura del bene, del comune in cui si trova, dei dati di identificazione catastale e, per i fabbricati in corso di costruzione, dei dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono).

    È solo con la trascrizione dell’atto di pignoramento, richiesta altresì dall’art. 2963 c.c., che si producono gli effetti disposti dagli articoli 2913, 2914 2915 (e 2916) del Codice Civile a vantaggio del creditore pignorante ovvero l’inefficacia, nei suoi confronti, delle alienazioni successive riguardanti il bene pignorato, delle alienazioni o cessioni che – ancorché anteriori al pignoramento stesso – siano trascritte successivamente nonché l’inefficacia degli atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati, trascritti successivamente.

    Ai fini del pignoramento immobiliare, la trascrizione assume dunque un’importanza determinante nel dare vita al vincolo d’indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione. Proprio perché l’essenza del pigna mento consiste nel creare tale vincolo d’indisponibilità, la trascrizione del pignoramento ha funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con l’effetto che il pignoramento anche tra creditore e debitore, sì perfeziona solo dal momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione dell’atto.

    Sulla scorta di tali considerazioni la Cassazione penale ha ritenuto insussistenti gli estremi per emettere condanna, ai sensi dell’art. 588, 3 comma c.p. – norma che punisce la condotta di ”chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento” – nei confronti di un debitore che aveva provveduto a donare a suo figlio l’immobile menzionato nell’atto di pignoramento, trascrivendo l’atto notarile di donazione nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica del pignoramento stesso e la sua successiva trascrizione, che risultava pertanto essere successiva alla trascrizione della donazione dell’immobile.

    Non può infatti ritenersi che l’immobile donato dal debitore-imputato sia stato sottratto al pignoramento, in quanto tale atto introduttivo dell’esecuzione forzata, al momento della donazione, non era ancora perfezionato, non essendo stata effettuata ancora la relativa trascrizione.
    (in senso conforme, relativamente ad un’ipotesi di vendita e sua trascrizione, anteriormente alla trascrizione del pignoramento, Cass. pen., sez. VI 18 settembre 2008, n. 35854)

  4. marina astolfi ha detto:

    Il PIGNORAMENTO nel Recupero Crediti

    Per pignoramento si intende in diritto l’atto attraverso il quale ha inizio l’espropriazione forzata, ai sensi dell’art. 491 del codice di procedura civile.

    Si tratta in pratica di un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario espone al debitore, attraverso la quale viene obbligato al debitore stesso di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre i beni oggetto dell’espropriazione (e i frutti di esso), alla garanzia del credito indicato.

    Dal 2005 il pignoramento è stato riformato nella sua disciplina generale, aggiungendo alcuni adempimenti cui deve ottemperare l’ufficiale giudiziario che lo esegue.

    Il pignoramento consiste nella redazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, di un verbale contenente l’ingiunzione e la descrizione dei beni pignorati, determinando approssimativamente il valore, eventualmente rivolgendosi ad un esperto in stime sempre deciso dall’ufficiale giudiziario.

    Il pignoramento ha inizio quando, su istanza del creditore, il giudice emette un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti del debitore, in base a una determinata documentazione fornita dalla banca.

    L’ingiunzione diventa immediatamente esecutiva dal momento della notifica, e deve contenere anche un invito al debitore di dichiarazione di residenza nel comune relativo alla sede del giudice competente. In mancanza di questo dato, ogni notifica verrà effettutata presso la cancelleria del giudice stesso.

    L’ingiunzione inoltre deve contenere l’avvertimento che il debitore stesso può fare richiesta di sostituire gli oggetti o i crediti pignorati con una corrispondente forma in denaro, pari all’importo dovuto più eventuali interessi e spese.

    Questa istanza va depositata in cancelleria, accompagnata da una somma maggiore di un quinto del credito.

  5. andrea cagliostro ha detto:

    Siccome vedo i soliti avvoltoi che svolazzano bassi e qualche pecorella smarrita & confusa,facciamo chiarezza sul temuto pignoramento domiciliare da parte dell’Ufficiale Giudiziario,figura ancora più temuta a torto !

    Confermo e sottoscrivo che è un rito desueto e controproducente,che tuttavia in alcuni e sporadici casi,può essere ancora attuato. Uno di questi casi è IL DISPETTO.

    Cioè un creditore privato che sa di non poter recuperare niente dal debitore,si toglie lo sfizio ( pagando spese ulteriori ) di mandargli l’Ufficiale Giudiziario a casa,con l’ùnico scopo di creargli disagio,fastidio e vergogna. Insomma di mortificarlo.

    L’altro caso è determinato dall’avvocaticchio del creditore,che va con l’Uff. Giudiziario a casa del debitore per poter incassare la misera parcella.

    Parliamo di avvocatùcoli-sbarbatelli di periferia che hanno bisogno di dimostrare il pignoramento effettuato (anche se negativo ) per poter essere pagati. Quindi come si vede, parliamo sempre di una risicata minoranza di comportamenti.

    Ma perchè i pignoramenti mobiliari sono controproducenti e perchè non bisogna demonizzare la figura dell’Ufficiale Giudiziario ? Andiamo con ordine a tentare di spiegarlo,alla faccia degli avvoltoi che gracidano a vuoto : innanzitutto Vediamo cosa in una casa NON si può pignorare :

    1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
    2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero,
    3) le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi;
    4)sono tuttavia esclusi i mobili di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
    5) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
    6) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore;
    7) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
    8) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonchè i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

    Il pignoramento, quando non v’è pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.

    In ogni caso l’ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.

    Attenzione : il pignoramento deve essere eseguito di preferenza sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di piu’ facile e pronta liquidazione nel limite di un presunto valore di realizzo (calcolato aumentando della meta’ l’importo del credito precettato) oppure è tenuto a pignorare le cose indicate espressamente dal debitore. ! Rileggete questo passo,è importante !

    Ancora : Il pignoramento puo’ riguardare anche le cose mobili (arredamento, oggetti vari) presenti nell’immobile non di proprieta’ del debitore.

    E’ sufficiente che questi vi abbia residenza per presumere (ope legis ) che i beni contenuti nell’immobile siano di sua proprieta’, salvo prova contraria (sua o dell’effettivo proprietario) in separata sede

    Infine, ammettiamo che venga pignorato un salotto in similpelle,. Trascorsi i tempi tècnici della custodia,credete sia facile e sbrigativo vèndere l’oggetto al pùbblico incanto ? E soprattutto : a che prezzo e a chi interesserebbe?

    Gli sciacalli di professione gìrano sì sui Tribunali ( in combutta con le Cancellerìe e gli Uff. Giudiziari ) ma non certo per partecipare alle aste del vostro mobiletto,ma ad altre ben più sostanziose.Chiaro il concetto ? Spero di sì.

    E adesso chiariamo la funzione e il ruolo dell’Uff. Giudiziario. Sfatiamo qualche luogo comune : NON viene con la grancassa, nè con i Carabinieri, nè con la muta di cani nè con un camion per portarsi via mobili e suppellettili.

    E’ una persona discreta conscia della delicatezza del suo ruolo e agisce in modo asetticamente impersonale,nel senso che non fa quasi mai gli interessi sfacciati del creditore. Lui è solo una specie di notaio che certifica e sequestra preventivamente ciò che eventualmente ‘è da pignorare.

    In gènere è lui a chiedere al debitore se c’è qualcosa da pignorare o lui debitore vuole indicare cosa ci sia da pignorare. Quando il debitore ( come spesso accade ) allarga le bracia sconsolato e si guarda intorno,l’Uff Giudiziario fa spallucce e redige il pignoraento NEGATIVO.

    Non gira per le stanze in cerca di tesori nascosti,nè apre cassetti,nè cerca casseforti dietro i quadri, nè perquisisce nessuno. E’ solo una persona che fa il suo lavoro e lo fa nella forma più discreta possibile. Tutto qua,anzi,nella eventualità,non dimenticatevi di offrirgli un caffè. Tutto qua.

    In conclusione : un pignoramento mobiliare ad un povero cristo quasi mai serve a recuperare qualcosa,perciò non lo si fa più e se aggiungete al tutto che,la cessione del credito alle agenzie di Recupero (dette anche cani da riporto ) frutta sicuramente di più in chiave fiscale,il cerchio si chiude.

  6. alfonso morabito ha detto:

    il PIGNORAMENTO è l’atto con il quale prende avvio l’espropriazione forzata, ai sensi dell’art. 491 del codice di procedura civile. In linea generale, ai sensi dell’art. 492, esso consiste nella ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre i beni ad esso assoggettati alla garanzia del credito espressamente indicato. La procedura è disciplinata dagli art. 491- 497 del codice di procedura civile. La disciplina generale del pignoramento è stata riformata dalla legge 80/2005 (in particolar modo l’art 492) che ha aggiunto una serie di adempimenti cui deve ottemperare l’ufficiale giudiziario che esegue il pignoramento.

    Una banca o una società finanziaria o altro debitore, ad esempio, possono presentare la richiesta di pignoramento dei beni in quanto il pagamento di una rata di un mutuo o altra forma di finanziamento non è stato saldato, è stato saldato solo in parte oppure qualora queste due casistiche siano avvenute oltre la scadenza prevista.

    Le concrete modalità con cui si attua il pignoramento variano a seconda del tipo di espropriazione forzata in cui esso si inserisce. Su istanza del creditore, che decide anche il bene oggetto di pignoramento, il giudice emette a vista un decreto ingiuntivo di pagamento in capo al debitore, sulla base di documenti forniti dalla banca stessa. L’ingiunzione viene notificata al debitore ed, in genere, è immediatamente esecutiva. L’immediata esecutività dà la possibilità di iscrivere l’ipoteca giudiziale su uno o più beni intestati al cliente, indipendentemente dall’entità del credito da recuperare. L’ipoteca riguarda solo i beni immobili e non sempre precede il pignoramento. L’ipoteca è efficace entro i relativi termini di prescrizione.

    Una volta attivato il pignoramento, viene creata una lista di creditori chirografari e creditori privilegiati, dopodiché il bene è venduto all’asta, e il ricavato della vendita all’incanto è distribuito prima ai creditori ordinari e poi, per l’eventuale somma restante, a quelli chirografari. Risarciti tutti i creditori e detratte le spese d’istruttoria, il valore restante del bene è restituito al debitore.

  7. karalis ha detto:

    Con il vostro gentile aiuto, mi piacerebbe comprendere:

    1) su quali basi il giudice può disporre il pignoramento del quinto dello stipendio o pensione per crediti diversi da quelli ai punti 1, 2 e 3 del capitolo PIGNORABILITA’ DELLO STIPENDIO (scheda di Sabelli/Moscano), p.e. quelli vantati da soggetti privati;

    2) l’incongruenza tra l’enunciato per cui “vige per tutti gli stipendi (nonche’ le gratifiche, le pensioni, le indennita’, i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo …” e la prassi di procedere al pignoramento di questi nella misura massima di un quinto per qualsiasi generico credito.

    Grazie e cordiali saluti.

    Commento di Mimmo | Venerdì, 5 Settembre 2008

    Ho cercato di risponderle con questo articolo.

    Spero di essere riuscita a soddisfare le perplessità che, giustamente, conseguivano ad una critica lettura dei documenti pubblicati sul Blog.

    E’ un piacere, per me, constatare che qualcuno dedica ai post una attenzione che non avrei mai sospettato.

  8. karalis ha detto:

    Salvo 13 giugno 2008 at 13:03
    Dimenticavo di dire che non siamo di fronte ad un pignoramento per alimenti in quanto per alimenti si intende quanto di stretto necessario alla sussistenza che per giurisprudenza si intende:vitto,alloggio, pagamenti utenze,etc..e non il mantenimento che si intende altra cosa.
    Altro sono gli alimenti altro il mantenimento…d’altronde se facevo mancare i mezzi di sussistenza a mio figlio…che padre sarei?
    Mi potrei chiamare padre?
    Ma non è così ve lo posso assicurare a mio figlio non manca nulla sotto questo profilo…gli mancano i genitori a tempo pieno…
    spero di essere stato chiaro.
    Grazie

    Signor Salvo, nessuno ha messo in dubbio le sue qualità di padre.

  9. karalis ha detto:

    Salvo 13 giugno 2008 at 12:33
    Gent.ma Rita Sabelli
    le chiedo ove possibile di rispondermi a quanto mi è successo:
    Mi è stato pignorato il conto corrente postale dove era canalizzato lo stipendio, le utenze,etc…a causa di una sentenza di mantenimento x mia figlia.
    E’ legittimo l’operato delle poste che mi bloccato tutto , di fatto rimanendo senza 1 Cent?
    Cordiali saluti.

    Caro Salvo,
    non so se la gent.ma Rita Sabelli potrà risponderle personalmente.

    Nel frattempo mi permetto solo di suggerire che ove ci si trovi di fronte ad un dispositivo di pignoramento presso Terzi, il Terzo (in questo caso le Poste) ottemperano semplicemente ad un ordine del Tribunale.

    Certo andrebbe salvaguardata la possibilità, per il debitore pignorato, di poter provvedere alla propria sussistenza.

    Ma per i crediti generati dalla mancata corresponsione di alimenti, i Tribunali non vanno troppo per il sottile….

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