IRPEF dovuta sulle somme percepite a titolo di risarcimento danni
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 917/1986, all'articolo 6, commi 1 e 2, ...
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 917/1986, all'articolo 6, commi 1 e 2, specifica che i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi di impresa; redditi diversi.
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
Fra i proventi conseguiti in sostituzione di redditi a titolo di risarcimento danni va considerato sicuramente il danno patrimoniale da lucro cessante, ovvero il mancato guadagno, che si sostanzia in quell'incremento patrimoniale che si sarebbe prodotto in assenza di inadempimento o di fatto illecito. (Esempio: guadagno che un agente di commercio avrebbe conseguito se il suo autoveicolo, coinvolto nel sinistro stradale, non fosse stato fermo in officina per le riparazioni necessarie).
Qualora il giudice avesse deciso di attribuire al danneggiato un risarcimento patrimoniale qualificandolo esplicitamente come originato da lucro cessante, è chiaro che l'obbligato danneggiante, qualora sostituto di imposta, non potrà operare una ritenuta d'acconto sulla somma erogata al danneggiato, quando la sentenza non è ancora passata in giudicato.