IRPEF dovuta sulle somme percepite a titolo di risarcimento danni


Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 917/1986, all'articolo 6, commi 1 e 2, ...

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 917/1986, all'articolo 6, commi 1 e 2, specifica che i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi di impresa; redditi diversi.

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

Fra i proventi conseguiti in sostituzione di redditi a titolo di risarcimento danni va considerato sicuramente il danno patrimoniale da lucro cessante, ovvero il mancato guadagno, che si sostanzia in quell'incremento patrimoniale che si sarebbe prodotto in assenza di inadempimento o di fatto illecito. (Esempio: guadagno che un agente di commercio avrebbe conseguito se il suo autoveicolo, coinvolto nel sinistro stradale, non fosse stato fermo in officina per le riparazioni necessarie).

Qualora il giudice avesse deciso di attribuire al danneggiato un risarcimento patrimoniale qualificandolo esplicitamente come originato da lucro cessante, è chiaro che l'obbligato danneggiante, qualora sostituto di imposta, non potrà operare una ritenuta d'acconto sulla somma erogata al danneggiato, quando la sentenza non è ancora passata in giudicato.

Così operando, infatti, nell'ipotesi, in cui, nella sentenza definitiva passata in giudicato, il danneggiato fosse costretto a restituire tutto o parte dell'importo ricevuto inizialmente, naturalmente al netto di ritenuta d'acconto operata, il sostituto d'imposta inizialmente condannato al risarcimento, attesi i tempi lunghissimi della giustizia italiana, correrebbe il rischio di non poter più recuperare la ritenuta d'acconto (per prescrizione dei termini di rimborso) sulla somma, ai tempi, devoluta a titolo di risarcimento per lucro cessante in ottemperanza alla sentenza appellata, e rigirata contestualmente all'Erario.

Analogo problema dovrebbe affrontare il danneggiato che dichiarasse ai fini IRPEF le somme percepite a titolo di risarcimento danni da lucro cessante nella dichiarazione dei redditi successiva alla sentenza appellata. Nell'ipotesi che la sentenza definitiva passasse in giudicato decurtando o addirittura azzerando l'importo stabilito inizialmente, il beneficiario in ottemperanza alla sentenza appellata, si troverebbe nella non desiderata situazione di aver pagato un'imposta sul reddito non dovuta e, peraltro, non più recuperabile per prescrizione dei termini di richiesta del rimborso.

28 Settembre 2024 · Giorgio Valli


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