Ho acquistato casa con le agevolazioni per la prima casa – Ho fatto la richiesta per il cambio di residenza entro i diciotto mesi,ma è stata bocciata dall’ufficio anagrafe

Buongiorno, ho acquistato casa con le agevolazioni per la prima casa. Ho fatto la richiesta per il cambio di residenza entro i diciotto mesi,ma è stata bocciata dall'ufficio anagrafe perchè i vigili urbani non mi hanno trovato a casa perchè lavoravo. Ho riproposto la seconda istanza di residenza,ma fuori dai termini previsti dalla legge (18 mesi). Ora mi è arrivata una sanzione amministrativa dall'ufficio delle entrate. Cosa devo fare,visto che la prima richiesta rientra nei 18 mesi e l’altra no.

Se è possibile avere qualche riferimento legislativo.
Cordaili saluti. Francesco

Commento di Francesco | Sabato, 20 Settembre 2008


Per beneficiare delle varie agevolazioni previste dalla legge, l’immobile da acquistare deve trovarsi nel Comune ove l’acquirente ha la residenza (o si impegni a stabilirla entro 18 mesi dall'acquisto) oppure, in alternativa, nel Comune ove l’acquirente svolge la propria attivita’ lavorativa. Quindi, Francesco, se svolgevi o svolgi attività lavoratoviva nel comune ove è ubicato l’immobile hai diritti ai benefici di legge.

DECADENZA DEI BENEFICI, ACCERTAMENTI

I benefici possono decadere in caso di
- false dichiarazioni;
- mancato trasferimento della residenza -entro 18 mesi dall'acquisto- nel Comune ove è posta l’abitazione acquistata (esclusi i casi in cui tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore sopraggiunta successivamente alla stipula del contratto, vedi Risoluzione numero 140/E dell'Agenzia delle Entrate);
- vendita o donazione dell'abitazione prima che siano trascorsi 5 anni dall'acquisto e senza che entro un anno sia stata riacquistata un’abitazione principale usufruendo nuovamente delle agevolazioni

N.b.: la risoluzione dell'agenzia delle entrate numero 31/E del 16/2/2006 ha specificato che nel caso in cui entro cinque anni vengano cedute porzioni non significative della casa (come per esempio una pertinenza), le agevolazioni sulla parte rimasta di proprieta’ non decadono. La decadenza, quindi, riguarda solo la porzione ceduta.

La decadenza dei benefici comporta l’applicazione delle imposte nella misura ordinaria, quindi gli uffici competenti potranno richiedere la differenza tra le imposte dovute (intere) e quelle pagate (ridotte), piu’ una sanzione pari al 30% delle stesse oltre agli interessi di mora.

Se si è usufruito di un credito di imposta (in caso di riacquisto di una prima casa entro un anno dalla vendita della precedente), la decadenza dei benefici comportera’, ovviamente, il recupero di tali cifre da parte dell'agenzia delle entrate.

Commento di consulente legale | Domenica, 21 Settembre 2008

20 Settembre 2008 · Paolo Rastelli