Guida in stato di ebbrezza » risarcimento del danno come attenuante

In materia di guida in stato di ebbrezza da cui sia derivato un incidente stradale, è applicabile la circostanza attenuante comune di cui all'articolo 62 numero 6 del Codice penale, prima ipotesi, ossia l’aver prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso (Cassazione, sentenza del 26 febbraio numero 9323).

Ad avviso del Procuratore generale, invece, tale attenuante non sarebbe applicabile al reato in questione, poichè il bene giuridico protetto sarebbe l'incolumità pubblica e non il patrimonio o la persona direttamente danneggiata dal sinistro.

Sul punto la Cassazione afferma che, ai fini della configurabilità dell'attenuante suddetta, non è necessario prendere in esame l’oggettività giuridica del reato (che riguarderebbe appunto l'incolumità pubblica), dovendo il giudice accertare esclusivamente se l’imputato – prima del giudizio – abbia integralmente riparato il danno mediante l’adempimento delle obbligazioni risarcitorie e/o restitutorie che, ai sensi dell'articolo 185 del Codice penale, trovano la loro fonte nel reato.

21 Marzo 2014 · Antonella Pedone