Guida in stato di ebbrezza » L’alcol test non è valido se la polizia omette di avvisare che si può effettuare in presenza di un legale di fiducia

Guida in stato d'ebbrezza: in caso di alcol test, la Polizia deve informare l'automobilista che ha il diritto preciso di effettuare l'alcol test solo in presenza di un proprio avvocato.

Se la polizia sottopone all'alcol test l'automobilista, senza avvisarlo che durante la prova può essere assistito da un avvocato, l'omesso avviso va dedotto con memoria subito dopo la prova.

Dunque, la mancata comunicazione determina una nullità a regime intermedio da ritenersi sanata se non eccepita nell'immediatezza.

Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 29262/14.

La Suprema Corte mette i puntini sulle i, ribadendo un concetto fondamentale: se in caso di alcol test per una persona in sospetta guida in stato di ebbrezza, la polizia dimentica di avvertire l'automobilista della facoltà di farsi assistere, nell'immediatezza, da un legale di fiducia, la prova dell'etilometro è nulla.

Va sottolineato, però, che questa nullità viene automaticamente sanata se non è contestata prima del compimento della prova oppure, se ciò non è possibile, immediatamente dopo l’atto al quale la parte ha partecipato il conducente, anche mediante lo strumento delle memorie o richieste.

Con la pronuncia esaminata, ancora una volta gli Ermellini sono intervenuti per bacchettare le volanti responsabili, puntualmente, del mancato avviso ai conducenti, prima dell'alcol test, della possibilità di farsi assistere dal proprio difensore.

Nel farlo, però, hanno chiaramente precisato che tale vizio del procedimento deve essere fatto valere subito dall'interessato, altrimenti si sana e nessuna contestazione può essere più sollevata.

Pertanto, in caso di tardiva contestazione, l'accertamento diventa legittimo anche se l’imputato non è stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un avvocato immediatamente reperibile.

Ciò, perché, sempre in tema di guida in stato di ebbrezza, se non glielo ricorda la polizia, è il conducente che, subito dopo aver soffiato nel palloncino, deve telefonare al proprio avvocato per contestare la prova.

Comunque, al di là del cavillo giuridico, va ricordato che la guida in stato di ebbrezza causa un sinistro grave su tre.

Le multe, inoltre, sono parecchio pesanti: chi guida in stato di ebbrezza, infatti, è punito con la sanzione di 527 euro, per oltre 0,5 ma non più di 0,8 grammi di alcol ogni litro di sangue.

Sono 800 euro e l’arresto fino a sei mesi, fra 0,8 e 1,5 grammi/litro.

Batosta di 1.500 euro, arresto da sei mesi a un anno, oltre 1,5 grammi per litro.

Invece, per i neopatentati, c’è la tolleranza zero: non possono bere neppure un goccio d’alcol prima di guida.

15 Luglio 2014 · Andrea Ricciardi