Gli ausiliari del traffico non sono tutti uguali – Bisogna distinguere i dipendenti comunali dai dipendenti delle concessionarie della gestione dei parcheggi

La legge stabilisce che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o a dipendenti delle società di gestione dei parcheggi. Per questi ultimi, solo limitatamente alle aree oggetto di concessione.

Tali funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, insieme a quelle relative alla prevenzione ed all'accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico.

Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni comprendono anche il potere di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento.

Inoltre, al personale dipendente comunale nominativamente designato dal sindaco, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli.

In altre parole, il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative.

Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte dagli stessi dipendenti della società concessionaria.

Una seconda, concernente la sosta nell'ambito del territorio del Comune, nella quale le funzioni di prevenzione ed accertamento delle relative infrazioni sono attribuite ai dipendenti comunali (anche previa frequenza ad un corso di formazione con esame di qualificazione).

Una terza, si riferisce agli ispettori delle aziende di trasporto pubblico urbano, ai quali è conferito il controllo della sosta non solo sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, ma anche nell'intero territorio comunale.

A fronte di questo quadro normativo, emerge che se l'ausiliario del traffico è un dipendente comunale, a cui il sindaco ha conferito funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, egli ben può procedere all'accertamento della violazione del divieto di sosta nell'ambito di tutto territorio comunale.

Mentre, nel caso in cui l'ausiliario del traffico è dipendente di una società concessionaria di aree adibite a parcheggio a pagamento, a cui il sindaco ha conferito funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, il potere di accertamento della violazione del divieto di sosta è limitato alle sole aree adibite a parcheggio a pagamento.

È tuttavia pacifico che il limite, che caratterizza il corrispondente potere dei dipendenti delle società concessionarie, non può essere applicato agli ausiliari dipendenti comunali.

Così hanno argomentato i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 21268/14.

13 Ottobre 2014 · Giuseppe Pennuto