Omesso pagamento del canone di locazione – E’ sempre il Tribunale a decidere sul contenzioso trattandosi di una competenza per materia e non per valore

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di cassazione (sentenze 6811/2015, 2143/2006, 10300/2004 e 2471/2012), a seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore e l'istituzione del Giudice unico di primo grado, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato e di affitto di azienda) sono devolute alla competenza del Tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore, cioè secondo competenza per materia (e non per valore).

In particolare, alla luce di quanto espresso nella recente ordinanza 20554/2019 della Corte di cassazione, qui commentata, le cause relative ai rapporti di locazione di immobili urbano sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica e sono disciplinate dal rito del lavoro. Né assume rilievo in senso contrario, e dunque al fine di radicare la competenza in capo al giudice di pace, la circostanza che il procedimento abbia ad oggetto non l'accertamento della natura locatizia del rapporto intercorso tra le parti, ma esclusivamente una obbligazione pecuniaria, derivante da un rapporto contrattuale costituito da una locazione.

Si deve peraltro precisare che sono da considerarsi cause locatizie - e quindi di competenza del Tribunale - non solo le cause relative all'accertamento, all'esecuzione ed allo scioglimento dei rapporti di locazione di immobili urbani, ma anche quelli inerenti e conseguenziali allo scioglimento dei predetti rapporti, quali, appunto, quelle relative alla restituzione del deposito cauzionale ed al pagamento degli interessi sulle somme versate a tale titolo, posto che le relative domande traggono la propria origine dal pregresso rapporto locatizio.

14 Agosto 2019 · Piero Ciottoli