Garanzia per i vizi della cosa venduta – Se la consegna della merce è successiva alla conclusione del contratto l’acquirente può eccepirne comunque i vizi anche se aveva già visionato la merce presso il venditore

Il codice civile, all'articolo 1491 (esclusione della garanzia) dispone che non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa e ugualmente la garanzia non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

La ratio della norma è quella per cui, se il compratore conosce i vizi, la garanzia non ha ragione di esistere in quanto si presume che abbia inteso acquistare il bene nello stato in cui si trovava, quindi viziato.

Tuttavia, nel contratto di compravendita, l'articolo 1491 del codice civile, in base al quale il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto, non opera quando la consegna della merce sia successiva a tale conclusione. Ad esempio, in caso di acquisto di mobilia esposta e già visionata nel negozio del venditore.

Pertanto, qualora la consegna della merce sia successiva alla conclusione del contratto, ai fini dell'esclusione della garanzia la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta deve essere, piuttosto, verificata con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensì a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce, in questo momento soltanto potendo egli esaminare lo stato in cui essa si trova.

Cosi si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 23521/2016.

22 Novembre 2016 · Giovanni Napoletano