Garanzia autonoma e garanzia fideiussoria – Differenze

L'elemento caratterizzante del contratto autonomo di garanzia viene individuato nell'impegno del garante a pagare, senza alcuna facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto sottostante. Si tratterebbe in pratica di un deposito cauzionale con la differenza che con il contratto autonomo di garanzia si evita una lunga e improduttiva immobilizzazione di capitali.

Il garante autonomo, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire nei confronti di quest'ultimo, ma potrà esperire l'azione di regresso esclusivamente nei confronti del debitore garantito.

Dunque, mentre con la fideiussione è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della prestazione principale, per cui il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo non è rivolta al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

Scopo del contratto autonomo di garanzia risulta essere quello di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no: infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore principale, essendo non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto, ma, semplicemente, quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario compromesso dall'inadempimento.

Sotto il profilo funzionale, il regime "autonomo" di garanzia trova un limite quando il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto sottostante oppure quando attraverso il contratto autonomo di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta; quando risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa (il garante autonomo non è autorizzato ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimatigli, a pena di perdita del regresso nei confronti del debitore principale); in generale, quando il garante fornisca la prova certa ed incontestata dell'esatto adempimento del debitore principale, mentre discussa è la conseguenza della impossibilità sopravvenuta della prestazione principale non imputabile al debitore (che, secondo una recente giurisprudenza di merito sarebbe a sua volta causa di estinzione della garanzia).

Il fideiussore, è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere; il garante autonomo si obbliga (non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal danno per la mancata prestazione del debitore.

Altra importante differenza della garanzia autonoma rispetto alla garanzia fideiussioria (o fideiussione) risiede nella assenza dell'obbligo per il creditore garantito, nel caso di contratto autonomo di garanzia, di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale (articolo 1957 codice civile).

Ci si chiede se un contratto di fideiussione che contenga la clausola di pagamento a prima o semplice richiesta (o senza eccezioni) si trasformi o meno in un contratto autonomo di garanzia. A parere dei giudici della Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza 3947/10) l'inserimento di clausole del tipo di quelle appena menzionate vale di per sé a qualificare il contratto come autonomo di garanzia, essendo tali clausole incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione.

In pratica la garanzia va considerata come autonoma (e non fideiussoria) in presenza di una clausola di pagamento "a prima richiesta", con esclusione del beneficio di escussione e del preventivo obbligo di accertamento dell'inadempienza da parte dello stesso creditore garantito.

27 Ottobre 2015 · Simone di Saintjust




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!