Furto di energia elettrica – L’eventuale situazione di indigenza non è idonea ad integrare lo stato di necessità

Non è giustificabile la condotta del capofamiglia che decide di usufruire gratis nel proprio appartamento della fornitura di energia elettrica (Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza 121/2019).

La giurisprudenza penale ha più volte chiarito che la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità, per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale.

Il principio è stato successivamente ribadito, rilevandosi che l'esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti.

Con specifico riguardo al furto di energia elettrica, si è, inoltre, ribadito che una situazione di difficoltà economica non può essere invocata ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione ex articolo 54 codice penale, essendo possibile vedersi garantiti i bisogni primari da parte degli enti preposti all'assistenza sociale.

Ricordiamo, per completezza, che l'articolo 54 del codice penale stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

19 Maggio 2019 · Marzia Ciunfrini