Frode informatica e utilizzo abusivo di carte di credito – Differenze


Il delitto di frode informatica richiede necessariamente che si penetri nel sistema informatico bancario

Il delitto di frode informatica, a differenza di quello, ben più grave, di utilizzo abusivo di carte di credito richiede necessariamente che si penetri abusivamente nel sistema informatico bancario e si effettuino illecite operazioni sullo stesso al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Si macchia, invece, di utilizzo indebito di carte di credito (articolo 55 del decreto legislativo 231/2007, chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ed è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 Euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Per consumare il delitto di utilizzo abusivo di carte di credito non è indispensabile il materiale possesso della carta di credito o di pagamento essendo anche solo sufficiente il possesso dei codici della stessa carta e dei codici personali utilizzati a fini di profitto personale od anche a vantaggio di terzi; viceversa la frode informatica, ex articolo 640 ter del codice penale, sanziona la condotta di colui il quale, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno e richiede quindi quale elemento differenziale e specifico l’accesso al sistema e non anche il semplice utilizzo di dati personali comunque illecitamente acquisiti.

Pertanto la condotta di chi effettui operazioni di pagamento mediante una carta di credito o di pagamento di cui non risulti titolare, anche senza il materiale possesso della carta stessa ma utilizzando il numero ed i codici personali della medesima carta di cui è venuto illegittimamente in possesso, integra il delitto di utilizzo indebito di carte di credito.

Sono quelli qui sopra riportati i contenuti della sentenza 55438/2018 emessa dai giudici della sezione penale della Corte di cassazione.

28 Dicembre 2025

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