Costituzione del fondo patrimoniale revocabile in caso di fallimento di uno dei coniugi

L'esigenza dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti nel vincolare alcuni beni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori.

Pertanto, in caso di fallimento di uno dei coniugi, la costituzione del fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare dovendosi escludere che tale costituzione possa considerarsi di per sè come atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia.

Così hanno deciso i giudici di legittimità nell'ordinanza numero 3568/15.

25 Febbraio 2015 · Tullio Solinas