Fondo di garanzia INPS – Prescrizione del diritto al pagamento del TFR e prescrizione del diritto al pagamento delle ultime tre mensilità

Il fondo di garanzia "TFR e Crediti diversi" è un Fondo gestito dall'Inps che paga il trattamento di fine rapporto (TFR) e le ultime tre mensilità in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

Il Fondo corrisponde per intero il TFR dovuto dall'imprenditore insolvente nella misura in cui risulta ammesso nello stato passivo della procedura concorsuale o, più in generale, accertato giudizialmente.

Il Fondo copre anche le retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro.

Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di garanzia, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è distinto ed autonomo rispetto al diritto del pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti, diversi dal TFR.

Ne consegue che la decorrenza della prescrizione per il diritto al trattamento di fine rapporto non coincide con quella riguardante la prescrizione per il diritto alle retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro.

Per ottenere la prestazione del pagamento del TFR è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata.

Pertanto la prescrizione decennale del diritto alla corresponsione del TFR decorre al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva).

Invece, la prescrizione del diritto al rimborso dei crediti di lavoro non corrisposti (retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro) è annuale e decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Gli atti interruttivi della prescrizione del diritto al rimborso delle retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, sono:

  1. la domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale, a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa;
  2. il deposito in Tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui l'intervento del Fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale;
  3. il provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa, per i lavoratori che dopo l'apertura di una procedura concorsuale abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.

Così si sono espressi i giudici di legittimità nell'ordinanza 12971 del 9 giugno 2014.

25 Giugno 2014 · Ornella De Bellis





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