Fondo comunale di solidarietà per il pagamento degli affitti – I giudici sanciscono il diritto degli immigrati a percepire il contributo anche a costo di chiederne la restituzione alla famiglie italiane che ne avevano fruito

Secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza 1848/2019) è discriminatorio precludere ai cittadini extracomunitari la possibilità di accedere al Fondo per il contributo integrativo all'affitto istituito da un Comune della Lombardia. E, allo stesso tempo, è discriminatorio anche porre rimedio all'errore riconoscendo ai cittadini extracomunitari contributi ridotti rispetto a quelli originariamente assegnati ai cittadini italiani.

La Corte di cassazione cristallizza, così, l'obbligo dell'amministrazione comunale a versare ai cittadini extracomunitari il beneficio integrale, pari cioè a quello già riconosciuto ai cittadini comunitari.

Respinta la linea difensiva proposta dall'ente locale, in base alla quale, stante l’impossibilità di conseguire maggiori disponibilità per il fondo, se non a prezzo del dissesto finanziario, e non potendosi, a saldi invariati, dare esecuzione al provvedimento del giudice, se non previo recupero dei contributi già illegittimamente versati nel 2009 ai soli cittadini comunitari, sarà necessario sia rideterminare gli importi delle erogazioni dovute (che, in ragione del considerevole aumento degli aventi diritto, sarebbero risultate giocoforza di consistenza inferiore), sia subordinare le nuove erogazioni alla restituzione di parte del contributo già erogato alla famiglie italiane indigenti.

24 Gennaio 2019 · Patrizio Oliva