Sanzioni e contribuente truffato

Nel caso in cui la violazione è dovuta alla condotta illecita di un professionista iscritto negli appositi albi professionali (nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995, numero 423), il contribuente truffato può chiedere la sospensione delle sanzioni amministrative irrogate per omesso, tardivo o insufficiente versamento di tributi.

Per godere di questa agevolazione il contribuente deve presentare alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio un’istanza in carta libera corredata della copia della denuncia prodotta all'Autorità giudiziaria o all'ufficiale di polizia giudiziaria contro il professionista e dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e degli interessi iscritti a ruolo.

Successivamente, se il giudizio penale avviato con la denuncia si conclude con la condanna del professionista, il contribuente truffato beneficia dello sgravio delle sanzioni, il cui pagamento viene intimato al responsabile dell'illecito.

Se l’imputato viene assolto, il contribuente decade dalla sospensione e deve versare, in aggiunta alle ordinarie sanzioni, anche una maggiorazione pari al 50% delle stesse.

Se, infine, il procedimento penale si estingue per amnistia o per prescrizione del reato o, comunque, si conclude con una sentenza nella quale si dichiara di non doversi procedere per motivi processuali, il contribuente, per continuare ad usufruire della sospensione, deve promuovere un’azione di risarcimento del danno davanti al giudice civile.

La denuncia del professionista per truffa non esonera il contribuente - le sanzioni sono dovute anche se possono essere sospese in attesa della sentenza definitiva

Il contribuente può essere esonerato dall'obbligo del pagamento delle sanzioni relative agli omessi, ritardati o insufficienti versamenti di tasse, imposte e tributi quando risultino verificate le seguenti condizioni:

  1. la violazione dipende unicamente dalla condotta penalmente illecita di consulenti tributari e di qualsiasi terzo, restando escluso qualsiasi comportamento doloso, o quantomeno negligente, del contribuente;
  2. sia stato conferito un incarico formale al professionista;
  3. risulti documentato il trasferimento al professionista dell'importo necessario al pagamento dell'imposta o della tassa dovuta;
  4. sia stata presentata una denuncia all'Autorità Giudiziaria;
  5. venga comunque versata dal contribuente l'imposta o la tassa non pagata dal professionista;
  6. il processo contro il professionista sia stato già definito con una sentenza passata in giudicato.

Ed infatti, in questi termini si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 2813 del 6 febbraio 2013. Accogliendo un ricorso presentato dall'amministrazione finanziaria, i giudici di legittimità hanno stabilito che la sola presentazione della denuncia per truffa da parte del contribuente non è sufficiente a dimostrare l'esclusiva responsabilità del professionista.

Gli ermellini sancivano l'obbligo per il contribuente al pagamento delle sanzioni non risultando verificato ed evidenziato se la responsabilità del professionista attenesse dall'omessa dichiarazione ovvero al mancato pagamento e neppure gli elementi presi in considerazione e valorizzati, per giungere a ritenere che la responsabilità esclusiva dell'infrazione fiscale fosse riconducibile a fatto di terzi e che nessuna colpa fosse addebitale al contribuente, malgrado l'obbligo specifico degli adempimenti dovuti e rimasti inevasi, gravasse sullo stesso.

20 Luglio 2013 · Giorgio Valli