Suscettibile di azione revocatoria il fondo patrimoniale costituito dal fideiussore dopo l’apertura di credito e prima che il debitore principale effettui un prelievo
Può accadere che un soggetto presti fideiussione per un'apertura di credito: la banca concede l'apertura di credito e mette a disposizione l'importo garantito dal fideiussore. Successivamente all'apertura di credito, e prima che il debitore principale effettui un qualsiasi prelievo delle somme messe a disposizione della banca, il fideiussore costituisce un fondo patrimoniale conferendovi tutti i beni immobili di sua proprietà.
Ora, nel caso in cui il debitore principale risulti inadempiente, il fideiussore, come è naturale, viene chiamato a rispondere degli importi prelevati dal debitore e non rimborsati alla banca.
La banca promuove, allora, azione revocatoria del fondo patrimoniale costituito dal fideiussore, ma quest'ultimo eccepisce che l'atto è stato costituito prima dell'insorgenza del credito, per cui, ai sensi del codice civile, l'azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale risulta inammissibile.
Invece, per i giudici di legittimità (sentenza 1450/14) l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria.