Fideiussione per obbligazioni future e liberazione del garante

Com'è noto, l'articolo 1956 del codice civile dispone il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.

Tuttavia, il socio che abbia prestato fideiussione per ogni obbligazione futura di una società a responsabilità limitata, esonerando l'istituto bancario creditore dall'osservanza dell’onere impostogli dall'articolo 1956 del codice civile, non può invocare, per ottenere la propria liberazione nonostante la sottoscritta clausola di esonero, la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del creditore per avere quest’ultimo concesso ulteriore credito alla società benché avvertito dallo stesso fideiussore della sopravvenuta inaffidabilità della stessa a causa della condotta dell’amministratore.

In tale situazione, infatti, per un verso non e’ ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informatone, delle peggiorate condizioni economiche del debitore e, per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest’ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (ad esempio, mediante la revoca dell’amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (ad esempio mediante l’anticipata revoca della fideiussione).

In questo modo i giudici della Corte di cassazione hanno argomentato la sentenza 2902/16.

31 Marzo 2016 · Giorgio Martini