Costituzione di un fondo patrimoniale » La banca può esercitare azione revocatoria verso il fideiussore anche se non è ancora maturato un debito certo

L'istituto di credito può esercitare azione revocatoria ed annullare la costituzione del fondo patrimoniale da parte del fideiussore di società.

Inutile la costituzione del fondo patrimoniale da parte del fideiussore: l’istituto di credito può esercitare l’azione revocatoria contro il fondo e aggredire gli immobili che vi sono stati inseriti, poiché la costituzione della garanzia sulla casa, in questo caso, si considera un atto di frode verso i creditori, pur non essendo ancora maturato un debito certo.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 21938/14.

Da quanto si evince dalla pronuncia in esame, è inutile, dopo aver prestato fideiussione nei confronti di un altro soggetto a cui un'istituto di credito ha concesso un finanziamento, tutelare la propria casa con un fondo patrimoniale: infatti, in tale fattispecie, la banca può esercitare l’azione revocatoria contro il fondo e aggredire gli immobili che vi sono stati inseriti.

Ciò, perché la costituzione della garanzia sulla casa, in questo caso, si considera un atto in frode ai creditori, pur non essendo ancora maturato un debito certo: anche se il soggetto finanziato è già in ritardo coi pagamenti delle rate, la costituzione del fondo patrimoniale non è opponibile alla banca.

Come chiarito in numerose decisioni dagli Ermellini, la costituzione di un fondo patrimoniale, anche se anteriore all'insorgere del debito, può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori, entro massimo 5 anni, attraverso la cosiddetta azione revocatoria.

L'azione revocatoria sussiste quando vi è prova che il soggetto interessato abbia premeditatamente agito al solo scopo di ridurre le garanzie dei creditori.

Facciamo un piccolo esempio: Nel luglio del 2009 il soggetto "A" concede una fideiussione nei confronti di un soggetto "B", che, così, riesce ad ottenere un finanziamento da un istituto di credito.

Il soggetto "B", adempie regolarmente il proprio debito pagando le rate mensili del prestito.

Successivamente, nel Maggio 2010, il soggetto "A" decide di istituire un fondo patrimoniale sulla propria casa.

Ma, nel luglio del 2010, il soggetto "B" interrompe i pagamenti con la banca.

Così, l'istituto di credito tenta un’esecuzione nei confronti del soggetto "B", fallendola.

A questo punto, la banca decide di aggredire il fondo patrimoniale del soggetto "A".

In questo caso l'azione revocatoria è possibile, dunque il fondo patrimoniale è inefficace.

17 Ottobre 2014 · Andrea Ricciardi