Il lavoratore ha il diritto di astenersi dall’attività in occasione di festivita’ infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose

La legge riconosce al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione di festivita’ infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose. Deve escludersi che il suddetto diritto possa essere compresso dal datore di lavoro, essendo rimessa la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali solo all'accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

Infatti, a tale proposito, basta ricordare che la Corte di Cassazione ha già rigettato la domanda proposta dalla Fondazione Teatro alla Scala di Milano volta ad accertare l’obbligo dei tecnici di palcoscenico a svolgere, anche nelle festività infrasettimanali, la prestazione lavorativa a richiesta del datore di lavoro secondo i turni e l’organizzazione del lavoro e dei riposi normali.

Tale sentenza ha confermato la giurisprudenza secondo cui ai lavoratori viene riconosciuto il “diritto soggettivo” di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose. In quella occasione è stato, tra l’altro, chiarito che la rinunciabilità al riposo nelle festività infrasettimanali non e’ rimessa ne’ alla volontà esclusiva del datore di lavoro, ne’ a quella del lavoratore, ma al loro accordo.

Di conseguenza appare evidente che non sussiste un obbligo “generale” a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati ex lege per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro (cui e’ consentito derogare per il solo lavoratore domenicale); in nessun caso una norma di un contratto collettivo può comportare il venir meno di un diritto già acquisito dal singolo lavoratore (come il diritto ad astenersi dal lavoro nelle festività infrasettimanali), non trattandosi di diritto disponibile per le organizzazioni sindacali.

Così i giudici della Corte di cassazione hanno argomentato la sentenza 16592/15.

18 Settembre 2015 · Tullio Solinas