Fermo tecnico » Non c’è risarcimento se auto è riparata in tempi brevi

A seguito di un sinistro, se un'automobile viene rimessa brevemente in condizione di essere utilizzata, il danneggiato non può richiedere, all'assicurazione del danneggiante, il danno da fermo tecnico del veicolo.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione, che con la sentenza numero 9626/13, ha stabilito che: il basso importo della fattura fa dedurre che la riparazione abbia richiesto tempi brevi, tali da rendere irrilevanti l’entità delle spese per tassa di circolazione, premio assicurativo e deprezzamento del mezzo, alle quali ci si riferisce per giustificare la liquidazione del danno da fermo tecnico del veicolo.

A seguito di un tamponamento tra due autovetture, il danneggiato cita in giudizio il conducente dell'altro veicolo e la sua assicurazione per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni.

La questione giunge davanti alla Suprema Corte in quanto il danneggiato riteneva che i Tribunali di merito non avessero riconosciuto il cosìddetto danno da fermo tecnico del veicolo, ritenendo la relativa richiesta priva di riscontri probatori.

Secondo il ricorrente, in realtà, tale danno può essere liquidato in via equitativa indipendentemente da una prova specifica e, in ogni caso, sarebbe dimostrato dalla fattura relativa alla riparazione dell'auto.

Nel caso in esame, tuttavia, la sola fattura della riparazione non permette di quantificare la congrua durata del fermo tecnico: al contrario, a parere dei giudici, il basso importo riportato nella stessa fa dedurre che la riparazione abbia richiesto tempi brevi, tali da rendere irrilevanti l’entità delle spese per tassa di circolazione, premio assicurativo e deprezzamento del mezzo, alle quali ci si riferisce per giustificare la liquidazione del danno da fermo tecnico del veicolo.

I giudici di piazza Cavour hanno quindi ritenuto che non fosse possibile procedere alla valutazione equitativa, ed hanno respinto il ricorso.

22 Maggio 2013 · Marzia Ciunfrini