Fermo amministrativo di equitalia su vecchia auto – Come comportarsi?

Fermo amministrativo da equitalia su vecchia auto - Posso demolirla o venderla?

La mia vecchia automobile, una panda del 1996, un vero e proprio scassone, è sottoposta a fermo amministrativo da parte di equitalia.

Questo, purtroppo, a causa di alcune cartelle esattoriali non pagate anni addietro.

Nel frattempo, per poter andare a lavoro e portare i miei figli a scuola, sono stato obbligato ad acquistare un’altra macchina, che ho intestato a mia moglie.

Quella con il fermo amministrativo, l'ho lasciata in un parcheggio privato e al momento, non sono in grado di onorare i miei debiti con Equitalia.

Non voglio lasciarla lì, ma sinceramente, non so come comportarmi, visto che, a causa del fermo, non posso circolare.

Posso demolirla o venderla anche se su essa grava un fermo amministrativo?

O in alternativa, come devo muovermi?

Vietate la vendita e la demolizione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo

Come lei, purtroppo, ben sa, il fermo amministrativo è un atto tramite il quale le amministrazioni o gli enti competenti provvedono, tramite enti esattori (nel suo caso Equitalia), alla riscossione coattiva di crediti insoluti "bloccando" un bene mobile dell'obbligato.

La circolazione con mezzi sottoposti a fermo e' vietata e sanzionata, come previsto dall'articolo 214 comma 8 del codice della strada, col pagamento di una multa variabile da euro 656,25 ad euro 2.628,15 nonche’ con la confisca del mezzo. 

La Cassazione ha tuttavia affermato che la circolazione con mezzo sottoposto a fermo non costituisce reato (sentenza 44498/2009). E che è lecito utilizzare il proprio veicolo in caso di impellente necessità e urgenza.

La stessa avvocatura generale dello Stato ha anche chiarito che, in caso di violazione del fermo amministrativo, deve essere elevata soltanto la sanzione pecuniaria "senza procedere al sequestro del veicolo".  

Comunque, lei non può demolire il veicolo di sua iniziativa.

Infatti, L''ACI, con la circolare n° 10649 del 1° settembre 2009, ha recepito alcune indicazioni del ministero dell'Economia sulla natura e sulle conseguenze del fermo amministrativo di autoveicoli.

Pertanto, non è più stato possibile dare seguito alle richieste di cancellazione di un veicolo dal PRA, qualora risulti ancora iscritto un fermo amministrativo.

Lo spirito della norma è quello di favorire il recupero dei crediti che la pubblica amministrazione vanta nei confronti di cittadini inadempienti proprietari di veicoli colpiti da ganasce fiscali, impedendo che venga effettuata l’esportazione all'estero e anche la demolizione.

Per quanto riguarda la vendita, se riesce a trovare un acquirente, che compri una macchina "scassata", sottoposta anche a fermo amministrativo, buona fortuna.

Va comunque ricordato che chi acquista un’auto sottoposta a fermo amministrativo non si accolla in nessun modo i debiti che hanno portato all'applicazione della misura cautelare.

È sempre il vecchio proprietario, che ha venduto la propria auto, a dover adempiere ai propri doveri fiscali.

Fino a quando il debito non sarà saldato o cancellato, per esempio con uno sgravio da parte dell'ente creditore, Equitalia può comunque attivare sul patrimonio del vecchio proprietario, ancora unico debitore, nuove azioni cautelari ed esecutive (nuovo fermo amministrativo, ipoteche, pignoramento del conto corrente eccetera).

Detto questo, ora ha due opzioni.

La prima, sicuramente, è pagare e liberarsi del fermo amministrativo, ma come ci ha detto, lei è impossibilitato.

In alternativa, può liberarsi dell'auto consegnandola, con chiavi e carta di circolazione, a Equitalia.

Quest’ultima potrà pignorarla e venderla all'asta.

In quel caso, si apriranno due scenari:

  1. Se l’auto viene venduta, il ricavato verrà portato a decurtazione del debito con Equitalia;
  2. Se invece l’auto non viene venduta o se Equitalia rinuncia al pignoramento perché l’auto è priva di valore, può chiedere all'Agente della riscossione di cancellare il fermo per consentire l’avvio in discarica.

Ricordiamo inoltre che, in base alla normativa più recente, il debitore non è tenuto al pagamento di spese per la cancellazione del fermo amministrativo né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri.

14 Febbraio 2013 · Andrea Ricciardi