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Fermo amministrativo ipoteca e pignoramento esattoriale - Il punto della situazione dopo il Decreto del Fare

Con l'attuazione del Decreto Legge 69/2013, cosiddetto Decreto del Fare sono state introdotte importanti novità per quanto riguarda il fermo amministrativo, l'ipoteca, il pignoramento esattoriale (immobiliare e non) e quello presso terzi.

All'interno dell'articolo faremo il punto sulla situazione con particolare attenzione su ogni singolo aspetto.

Fermo amministrativo e ipoteca esattoriale

Dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, se il cittadino non ha provveduto a pagare, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia è tenuta ad attivare alcune procedure a garanzia del credito degli enti impositori. Il contribuente viene comunque informato in anticipo, con opportune comunicazioni e avvisi, in merito a ogni azione che Equitalia per legge dovrà compiere per recuperare quanto dovuto.

Il fermo amministravo è l’atto con cui si dispone, previo avviso, il blocco dei veicoli intestati al debitore e si attua tramite iscrizione del provvedimento nel pubblico registro automobilistico (Pra). Se il cittadino salda il proprio debito, il fermo viene cancellato senza pagare nessuna spesa. Se, invece, il debito continua a non essere pagato, si potrà sottoporre a pignoramento il veicolo fermato.

Dopo le modifiche del
Decreto del Fare
è stato stabilito che non può essere disposto il fermo amministrativo sugli automezzi dell'impresa che sono strumentali all'attività svolta. E questo perché il contribuente che ne risulta privato non è in grado di lavorare e quindi di produrre la liquidità necessaria per pagare i debiti che ha con il Fisco.

A precisarlo è anche la sentenza 131/50/2013 della Ctr della Lombardia, depositata appena pochi giorni prima delle modifiche introdotte con la conversione del decreto del fare.

L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta, sempre previa comunicazione scritta, per i debiti più rilevanti, ma complessivamente non inferiori a 20 mila euro. Se anche dopo l’iscrizione di ipoteca il contribuente non paga il proprio debito, Equitalia potrà procedere alla vendita dell'immobile, ma soltanto in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Pignoramento immobiliare per debiti di natura esattoriale

Successivamente all'ipoteca, nel caso in cui il contribuente continui a non pagare il debito, l'agente della riscossione dovrà procedere al pignoramento immobiliare, ossia l'atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all'asta dell'immobile.

Il pignoramento immobiliare è effettuato al di sopra di determinati importi di debito e secondo le modalità stabilite dalla legge. In particolare, in base alle ultime disposizioni legislative (dl numero 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge numero 98/2013) l’agente della riscossione non può effettuare il pignoramento se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore, se e' adibito ad uso abitativo e se lo stesso vi risiede anagraficamente, ad eccezione delle abitazioni di lusso (aventi le caratteristiche individuate dalla legge).

Negli altri casi si può procedere all’espropriazione se l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120 mila euro e non prima di sei mesi dall'iscrizione di ipoteca.

In particolare, il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell'immobile solo se:

D’intesa con Equitalia, il cittadino può altrimenti vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato e versare a essa l’intero ricavato.

L’eventuale differenza fra quanto incassato dalla vendita e il debito da onorare viene restituita entro i 10 giorni successivi all'incasso.

Il contribuente può scegliere di vendere autonomamente il bene entro i 5 giorni che precedono il primo incanto.

Qualora ciò non avvenga, il debitore ha ancora la possibilità di effettuare la vendita in proprio del bene entro il giorno precedente al secondo incanto.

Pignoramento mobiliare esattoriale

L'Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà, disponibili presso l'abitazione o nei locali dove il debitore svolge l'attività professionale, commerciale o artigianale.

I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all'asta. Per debiti fino a 2 mila euro, in base alle ultime disposizioni legislative (dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), a partire dal 13 luglio 2011 l’applicazione delle misure esecutive è preceduta dall'invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

Il dl 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 numero 214, ha introdotto delle novità sulla vendita dei beni: il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del dpr 602/73, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita.

L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

Pignoramento esattoriale dei crediti presso terzi

L’agente della riscossione può richiedere al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è creditore entro i limiti dell'importo dovuto.

Con riferimento al pignoramento dello stipendio, il dl 2 marzo 2012, numero 16, convertito con modificazioni dalla legge 44/2012, ha stabilito delle soglie per la pignorabilità dello stipendio/pensione e delle altre indennità connesse al rapporto di lavoro:

Secondo quanto disposto dalle recenti modifiche normative (dl 69/2013 convertito con modificazioni dalla legge numero 98/2013) il pignoramento non può includere l’ultimo stipendio/pensione affluito sul conto corrente del debitore, che resta quindi nella sua piena disponibilità.

21 Settembre 2013 · Andrea Ricciardi