Inefficacia dei pagamenti a favore del creditore del fallito per pignoramenti presso terzi già in corso ed azionati prima della dichiarazione di fallimento

La giurisprudenza consolidata di legittimità ha da tempo chiarito che in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato e’ inefficace se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l’assegnazione sia stata disposta in data anteriore.

Il principio della par condicio creditorum, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione al fallito della disponibilita’ dei suoi beni, e’ violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito che abbia ottenuto l’assegnazione coattiva del credito.

Il terzo debitore che esegue il pagamento dopo la dichiarazione di fallimento estingue, infatti, oltre al suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche il debito del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest’ultimo.

Così si sono espressi i giudici della Corte Suprema nella sentenza 1227/16.

21 Febbraio 2016 · Andrea Ricciardi