Evizione – Cosa succede quando il bene pignorato è oggetto di vendita giudiziale ma non appartiene al debitore

Come è noto, se un terzo fa valere il suo diritto di proprietà sulla cosa venduta e la sottrae a colui che l'ha comprata, si parla di evizione: in particolare, l'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può riottenere l'importo non ancora distribuito, mentre, se la distribuzione è già avvenuta può ottenere da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

Nell'ipotesi di evizione totale, il venditore deve normalmente risarcire al compratore il danno, costituito dalla restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti, che l’acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali;

Tuttavia, qualora si accerti che il creditore procedente abbia agito con dolo o con colpa, questi è obbligato al risarcimento integrale del danno, comprensivo anche del lucro cessante, ponendosi la causa di evizione sullo stesso piano giuridico dell’inadempimento.

Il fondamento della obbligazione risarcitoria risiede nel potere di scelta che l’ordinamento conferisce al creditore procedente di individuare beni da sottoporre ad esecuzione forzata e nella responsabilità che egli assume assoggettando al procedimento espropriativo beni che non appartengono al debitore. Va inoltre ricordato che, a norma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, il creditore che richiede la vendita del bene pignorato è tenuto ad allegare l’estratto catastale e i certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nel ventennio anteriore, ovvero un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Quelli appena enunciati sono i principi di diritto che emergono dalla lettura della sentenza 23407/2016.

19 Novembre 2016 · Piero Ciottoli