Evasione fiscale e sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente – Come funziona per conto corrente ed immobili in comproprietà o in comunione

Qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta.

In tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato. Infatti, ove il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa, non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell’autore del fatto, ma perde qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica.

Peraltro non avrebbe alcuna ragion d’essere, né sul piano economico, né su quello giuridico, la necessità di accertare se la massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell’illecito sia stata spesa, occultata o investita: ciò che rileva é che le disponibilità monetarie del percettore si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo.

Soltanto nella ipotesi in cui sia impossibile la confisca di denaro sorge la eventualità di far luogo ad una confisca per equivalente degli altri beni di cui disponga l’imputato e per un valore corrispondente a quello del prezzo o profitto del reato.

Va ancora aggiunto che, in tema di confisca per equivalente, la comunione legale dei beni non e’ di ostacolo di per sé alla confisca “pro quota” dell’immobile che ne costituisca oggetto. Ciò sul rilievo che tale regime patrimoniale non esclude la disponibilità dell’immobile da parte dell’autore del reato e non lo sottrae all’azione esecutiva dei creditori particolari del coniuge, salvo in tal caso l’assegnazione, a favore dell’altro, della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo.

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può riguardare nella loro interezza anche i beni in comproprietà con un terzo estraneo al reato, qualora essi siano indivisibili o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento, essendo altrimenti assoggettabile alla misura cautelare soltanto la quota appartenente all’indagato.

Anche i beni conferiti al fondo patrimoniale possono essere oggetto di confisca “pro-quota”. essendo sufficiente che di essi il coniuge indagato abbia la effettiva disponibilità.

Sono quelli appena elencati i principi enunciati dai giudici della Corte Suprema, in tema di sequestro preventivo e confisca per equivalente, che emergono dalla lettura della sentenza (sezione penale) numero 3535/16.

20 Febbraio 2016 · Annapaola Ferri