Etica del professionista a cui viene affidato l’incarico di assistenza tecnica nel contenzioso tributario

Nell’adempimento dell’incarico professionale conferito, l’obbligo di diligenza da osservare, così com'è previsto dalla legge, impone al professionista di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole.

A tal ultimo fine incombe sul professionista l’onere di fornire la prova della condotta mantenuta e della compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l’assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull’opportunità o meno d’iniziare un processo o intervenire in giudizio.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 14639/15. Si tratta di una precisazione utile a quei contribuenti molto spesso sollecitati da sedicenti e spregiudicati professionisti ad imbarcarsi in un contenzioso giudiziale dall'esito imprevedibile.

23 Settembre 2015 · Patrizio Oliva