Come contestare un avviso di accertamento fiscale con la produzione della documentazione bancaria

Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo ed anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui al dpr 600/1973.

A fronte della legittima prova presuntiva offerta dall'Ufficio, incombe sul contribuente l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fiscale.

Ma, quali requisiti deve avere la prova contraria, posta a carico del contribuente, per dimostrare assenza di redditi imponibili, ovvero che la disponibilità patrimoniale presunta dall'Agenzia delle entrate non dipende da redditi prodotti nell'anno o dipende da redditi esenti da imposte o in ordine ai quali sia già stata effettuata la ritenuta alla fonte?

A parere dei giudici della Corte di cassazione (sentenza 7258/2017) occorre partire dal presupposto che la legge non tipizza la prova in parola e questa dunque può essere offerta con qualsiasi elemento idoneo a fornire adeguata certezza circa la natura non reddituale dell'elemento, presuntivo, preso in considerazione dal Fisco in sede di accertamento.

Ad esempio, può essere ritenuta sufficiente la produzione della documentazione bancaria che dimostra che gli acquisti immobiliari contestati dall'amministrazione finanziaria sono stati effettuati con un accredito a titolo di regalia da parte di un parente, compiutamente specificato nella causale. Infatti, in considerazione della natura di estratto di scrittura contabile, tale documentazione fornisce anche indicazione sulle date dei movimenti, dai quali si può apprezzare la sequenza temporale dell'operazione di accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l'acquisto degli immobili.

Né la questione della eventuale nullità, sotto il profilo civilistico, della donazione fatta con forme diverse da quella previste dalla legge elide la prova del fatto storico che le somme hanno una provenienza non reddituale; peraltro, la liberalità in questione ben può essere valutata come donazione indiretta.

20 Aprile 2017 · Giorgio Valli