Estinzione anticipata del contratto di prestito – Vanno rimborsate al debitore anche le commissioni finanziarie e di intermediazione

Per quanto attiene i contratti di prestito stipulati nell'ambito del credito al consumo, il debitore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al creditore. In tal caso il debitore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Peraltro, lo scioglimento di un rapporto prima del termine pattuito dalle parti comporta sì l’impossibilità di ripetere le prestazioni già eseguite, ma con il solo limite che esse si trovino in rapporto di corrispettività con le prestazioni eseguite dal creditore.

Pertanto, anche le eventuali commissioni di intermediazione debbono essere computate ai fini della riduzione.

In conclusione, sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie così come le commissioni di intermediazione.

In assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi, l’intero importo delle commissioni finanziarie e di intermediazione deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare.

La quota parte da rimborsare viene poi calcolata secondo un criterio proporzionale tale per cui l’importo complessivo di cui al punto precedente, viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.

Quelli appena riportati sono gli orientamenti che emergono dalla lettura della decisione 4020/13 dell'Arbitro Bancario Finanziario.

4 Dicembre 2014 · Ornella De Bellis