Estinzione anticipata e sostituzione del mutuo indicizzato al franco svizzero – Regole di rivalutazione

In caso di richiesta di estinzione anticipata per la successiva sostituzione, le clausole contrattuali standard di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri prevedono che l’importo del capitale residuo vada prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto (alla data di stipula) e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

In pratica, dapprima il capitale residuo viene convertito in franchi svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; successivamente viene calcolata la somma (in euro) dovuta dal mutuatario per estinguere il debito, riconvertendo in euro il capitale residuo con il tasso di cambio esistente al momento dell’estinzione.

A parere dell'Arbitro Bancario Finanziario adito (decisione del collegio di coordinamento 5855/15) in tal modo il cliente dovrebbe subire la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo.

Ora, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione sentenza 17351) e la Corte di Giustizia europea hanno già ripetutamente affermato che sono nulle le clausole contrattuali che non siano conformi ai principi di correttezza, trasparenza ed equità che devono necessariamente ispirare i comportamenti delle parti contraenti.

Pertanto, in esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che il cliente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata in euro e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, solo quest'ultimo calcolato secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero, ovvero convertendo in franchi svizzeri l'importo già restituito al tasso fissato alla data della stipula e poi riconvertendolo in euro al tasso di cambio rilevato il giorno del rimborso.

27 Settembre 2015 · Carla Benvenuto