Espropriazione di beni assoggettati a vincolo di indisponibilità o alienati a titolo gratuito dal debitore – Quando il creditore può non esperire azione revocatoria per aggredire il bene sottratto all’azione esecutiva

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità (fondo patrimoniale) o di alienazione (donazione, trasferimento immobiliare in sede di separazione o divorzio, concessione di ipoteca volontaria) che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.

Tale disposizione si applica anche quando l'atto a titolo gratuito abbia per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto successivamente al sorgere del credito, purché il creditore, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, intervenga nell'esecuzione da altri promossa. Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato.

Se con l'atto è stato riservato o costituito diritto di ipoteca, abitazione, uso o usufrutto, il creditore pignora il bene come libero nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione previste dal Codice di procedura civile quando contestano che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.

L'azione esecutiva non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso, nel caso di due alienazioni consecutive del medesimo immobile, dal secondo acquirente, fatti salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.

In pratica, in favore del creditore viene meno la condizione richiesta dall'articolo 2902 del codice civile, consistente nel preventivo ottenimento della sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto compiuto dal debitore (azione revocatoria).

E' quanto prevede l'articolo 2929 bis del codice civile.

7 Ottobre 2018 · Marzia Ciunfrini