Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale del notaio
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato. In particolare, in tema di responsabilità professionale del notaio, l'azione di responsabilità contrattuale presuppone la produzione del danno, ancorché l'inadempimento sia stato posto in essere in epoca anteriore, con la conseguenza che la relativa prescrizione non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.
In parole semplici e giusto per portare un esempio pratico, se il notaio procede ad una errata indicazione del valore catastale degli immobili ai fini della determinazione dell’imposta, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale non inizia a decorrere dal momento in cui il professionista pone in essere la condotta colposa (quando, cioè, redige l'atto), bensì dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato, e cioè dalla data della notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate.
In tal senso si sono pronunciati i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 18606/2016.
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