Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale del notaio


Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta ...

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato.

In particolare, in tema di responsabilità professionale del notaio, l'azione di responsabilità contrattuale presuppone la produzione del danno, ancorché l'inadempimento sia stato posto in essere in epoca anteriore, con la conseguenza che la relativa prescrizione non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.

In parole semplici e giusto per portare un esempio pratico, se il notaio procede ad una errata indicazione del valore catastale degli immobili ai fini della determinazione dell’imposta, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale non inizia a decorrere dal momento in cui il professionista pone in essere la condotta colposa (quando, cioè, redige l'atto), bensì dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato, e cioè dalla data della notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate.

In tal senso si sono pronunciati i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 18606/2016.

28 Settembre 2024 · Ornella De Bellis


Clicca qui per visualizzare i contenuti correlati

Questo post totalizza 74 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inutile

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it