Eredità con beneficio di inventario – Azione dei creditori che non hanno potuto presentare la dichiarazione di credito nel corso della liquidazione dell’eredità beneficiata


Il figlio accetta l'eredità del padre con beneficio di inventario e, pagati i creditori noti e chiusa la procedura, tiene per sé l'importo restante.

Il figlio accetta l'eredità del padre con beneficio di inventario e, pagati i creditori noti e chiusa la procedura, tiene per sé l'importo restante.

Tre anni dopo il signor XY avvia una causa civile contro l'erede per un fatto colposo commesso dal padre dell'erede un anno prima di morire (responsabilità civile professionale non coperta da assicurazione).

Il signor XY ha il diritto di aggredire il patrimonio dell'erede? Oppure l'avere accettato con beneficio di inventario e il fatto che la procedura si sia chiusa mette l'erede al riparo?

Scaduto il termine fissato entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie: l'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione ovvero una graduatoria dei creditori ereditari, in base alla quale gli stessi verranno soddisfatti.

Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami eventualmente presentati, l'erede deve soddisfare i creditori in conformità dello stato di graduazione formato con l'assistenza del notaio.

I creditori e i legatari che, seppure invitati a presentare la dichiarazione di credito, non si sono presentati, hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato di graduazione è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami.

Si tratta delle norme contenute negli articoli del codice civile 498, 499 e 502.

Tuttavia, il soggetto che abbia ottenuto successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata il diritto di credito nei confronti del defunto (in seguito, ad esempio, ad una sentenza) e che quindi non abbia potuto presentare per tempo la dichiarazione di credito (non essendo, alla data di avvio della procedura di graduazione, il credito certo, liquido ed esigibile) potrà esercitare l'azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione, prima che intervenga la prescrizione decennale dell'esercizio del proprio diritto.

24 Febbraio 2020 · Giorgio Martini


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