Equitalia: tutte le procedure per il recupero delle somme » Dal fermo amministrativo fino al pignoramento immobiliare

Equitalia: tutte le procedure per il recupero delle somme » Dal fermo amministrativo fino al pignoramento immobiliare

Se entro i termini stabiliti, la cartella esattoriale non viene compensata, sgravata, contestata o rateizzata, e se, anche a seguito degli eventuali successivi solleciti e avvisi, il contribuente continua a non pagare, Equitalia è obbligata per legge ad agire per il recupero delle somme iscritte a ruolo, attivando le specifiche procedure previste dalla normativa a tutela del credito.

Le procedure possono essere:

  • cautelari (fermo e ipoteca);
  • esecutive (pignoramenti)

Cerchiamo, comunque, di approfondire la questione nei paragrafi successivi.

Solleciti previsti dalla norma

Le norme prevedono, in alcuni casi, che Equitalia solleciti il cittadino inviandogli una apposita comunicazione.

In particolare, la legge dispone che l’agente della riscossione, per debiti inferiori a 1.000 euro, non possa procedere all’avvio delle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria (si tratta quindi di una comunicazione non notificata) di un sollecito contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Equitalia può anche spedire, sempre per posta ordinaria, un sollecito di pagamento anche per debiti di importo superiore a 1.000 euro, senza dover rispettare alcun termine di sospensione delle azioni, ma solo come memoria per il contribuente.

Strumenti di indagine di Equitalia

Prima di attivare qualsiasi procedura nei confronti dei cittadini, Equitalia utilizza banche dati in grado di fornire elementi utili all’avvio di queste attività.

Lo strumento cardine è costituito da un applicativo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate de-nominato “Ausilio della riscossione coattiva” (ARCO), tramite il quale Equitalia acquisisce dall’Anagrafe tributaria (il sistema informativo del ministero dell’Economia e delle Finanze) le notizie relative ai beni dei contribuenti sui quali deve procedere con azioni di recupero coattivo.

Fondamentale, agli stessi fini, sarebbe anche la possibilità di verificare la consistenza dei conti all’Archivio rapporti finanziari, che consentirebbe interventi più mirati per il recupero del credito.

Altro strumento importante è costituito dall'utilizzo delle banche dati del Catasto e del Servizio di pubblicità immobiliare, che ha consentito a Equitalia di realizzare un importante progetto di internalizzazione del processo di visura ipocatastale, con il duplice risultato di abbattere i costi e renderlo più efficace.

Inoltre, è attivo lo scambio di dati telematico con il Pubblico registro automobilistico (PRA), che permette a Equitalia di verificare le titolarità dei veicoli registrati risultanti dall’interrogazione di Anagrafe tributaria, prima di iscrivere il cosiddetto fermo amministrativo.

Infine, la legge permette a Equitalia l’accesso, l’ispezione e la verifica dei libri contabili dei debitori iscritti a ruolo, per acquisire informazioni utili alla riscossione.

Parte degli accessi viene svolta autonomamente dall’agente della riscossione, parte con la collaborazione della Guardia di finanza.

Le procedure cautelari di Equitalia

Tali procedure sono quelle che, per definizione, non privano il soggetto debitore del possesso del bene sottoposto alla procedura cautelare, ma ne limitano temporaneamente la fruibilità (per esempio nel caso del fermo) e la trasferibilità (per esempio nel caso dell’iscrizione ipotecaria), proprio per la garanzia che essi offrono alla soddisfazione del credito per il quale Equitalia procede.

Fermo amministrativo

La procedura di fermo amministrativo dei beni mobili registrati è avviata dall’agente della ri-scossione con la notifica al contribuente o ai coobbligati di una comunicazione preventiva con-tente l’avvertimento che, in mancanza del pagamento entro 30 giorni delle somme dovute, sarà eseguito il fermo. Dopo l’iscrizione, invece, non vi è necessità di ulteriori comunicazioni.

Il fermo non può essere disposto se il contribuente o i coobbligati, nei 30 giorni, dimostrino che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione e per i veicoli utilizzati per il trasporto di persone diversamente abili.

Per i soggetti per i quali l’Anagrafe tributaria abbia segna-lato il possesso di un veicolo, Equitalia provvede all’invio di una richiesta di visura al PRA, per avere la conferma o l’aggiornamento dell’effettiva proprietà di beni mobili registrati.

Il preavviso di fermo amministrativo viene emesso su un solo veicolo, quello con data di immatricolazione più recente e che risponda a determinate caratteristiche (per esempio non sia un bene strumentale o adibito a trasportare persone diversamente abili).

Iscrizione ipotecaria

Equitalia può anche iscrivere ipoteca, per debiti complessivamente non inferiori a 20 mila euro, sugli immobili del debitore e di eventuali coobbligati per un importo pari al doppio di quello del credito per cui si procede.

A tal fine, Equitalia deve notificare una comunicazione preventiva contenente l’avviso in cui spiega come, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, procederà all'iscrizione.

Se il contribuente non provvede al pagamento, l’agente della riscossione, dopo aver puntualmente identificato gli immobili, procede all’iscrizione ipotecaria presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate preposti al servizio di pubblicità immobiliare.

Dell’ipoteca iscritta viene data notizia al contribuente con la notifica di una apposita comunicazione.

Le procedure esecutive che Equitalia può attuare

Sono le attività maggiormente incisive avviate da Equitalia per il recupero delle somme iscritte a ruolo: prevedono il pignoramento di crediti, nonché il pignoramento e la vendita dei beni mobili e immobili.

Prima dell’avvio effettivo delle procedure di espropriazione forzata, se la notifica della cartella esattoriale è avvenuta da oltre un anno, si procede con la notifica degli avvisi di intimazione.

L’avviso di intimazione concede al contribuente 5 giorni di tempo per pagare o rateizzare oppure, per i casi previsti, chiedere la sospensione della riscossione.

L’avviso perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica, ma può essere rinnovato.

Pignoramento presso terzi

Equitalia può pignorare, avvalendosi di una specifica procedura esattoriale, i crediti del contr-buente e le sue finanze.

In questo caso, il pignoramento si attua chiedendo al debitore del contribuente moroso o al suo istituto di credito di pagare direttamente a Equitalia il debito a ruolo, naturalmente fino a concorrenza del credito.

Si parla in questo caso di procedura presso terzi.

Il “terzo” può essere:

  • il datore di lavoro;
  • l’inquilino del contribuente;un suo cliente (tutti i soggetti che siano suoi debitori);
  • un istituto finanziario (banca, Posta).

Per i crediti pensionistici, invece, la procedura da seguire è sempre quella ordinaria dinanzi al giudice dell’esecuzione.

Il pignoramento dello stipendio e delle altre indennità connesse a un rapporto di lavoro è soggetto ad alcuni limiti a tutela del contribuente:

  • per importi netti mensili fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
  • per somme nette mensili comprese tra 2.500 e 5.000 euro è un settimo;
  • se si superano i 5 mila euro netti mensili si applica la quota di un quinto, che costituisce il limite massimo pignorabile.

Il Dl n. 69/2013, già citato per le limitazioni introdotte sui pignoramenti immobiliari, ha stabilito anche che in caso di accredito di stipendio o pensione sul conto corrente intestato al debito-re, il pignoramento di Equitalia sul medesimo conto non trovi applicazione per l’ultimo emolumento accreditato a tale titolo.

Strettamente connessa alle procedure presso terzi, è da segnalare quella derivante dalla verifica inadempimenti ex art. 48-bis.

Questo il meccanismo: la pubblica amministrazione, prima di pagare una fattura superiore ai 10 mila euro, interroga Equitalia che mette a disposizione un servizio apposito per controllare se il fornitore, che dovrebbe essere pagato, abbia cartelle scadute di importo superiore a 10 mila euro.

caso affermativo, Equitalia pignora la somma messa a disposizione dalla pubblica amministrazione debitrice fino alla concorrenza delle somme per le quali si procede.

Riepilogo sul Pignoramento presso terzi

Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 180 giorni dall’affidamento all’agente della riscossione dell’avviso di accertamento esecutivo (che avviene decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento spontaneo da parte del debitore e fatto salvo il caso di fondato pericolo per la riscossione), ovvero 5 giorni dalla notifica dell’avviso di intimazione eventualmente notificato dopo la cartella esattoriale, qualora il contribuente non abbia ancora pagato le somme dovute, Equitalia può avviare il pignoramento presso terzi.

Nei pignoramenti presso terzi Equitalia può individuare il creditore del contribuente moroso dall’Anagrafe tributaria (datori di lavoro, contratti di locazione eccetera) oppure a seguito di accesso in azienda (rapporti con clienti).

Allo stato attuale, poi, Equitalia può vedere dall’Archivio dei rapporti finanziari solo se il contribuente è intestatario di un conto corrente ma non cono-sce le disponibilità presenti né i movimenti effettuati.

In pratica Equitalia ordina ai debitori del contribuente moroso di pagare direttamente all’agente della riscossione i crediti vantati dallo stesso.

Ricevuto l’atto di pignoramento i terzi hanno 60 giorni di tempo per pagare le somme per le quali il diritto alla percezione da parte del debitore iscritto a ruolo sia già maturato.

Le restanti somme dovute, invece, dovranno essere pagate entro le rispettive scadenze.

Nel caso in cui il terzo non debba pagare alcuna somma al debito-re iscritto a ruolo, potrà presentare, entro lo stesso termine di 60 giorni, una dichiarazione a Equitalia.

Per prevenire eventuali atti di pignoramento presso terzi, il contribuente moroso può regolarizzare la propria posizione, anche con la richiesta di una rateizzazione del pagamento che impedisce l’avvio di ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Una volta ottenuta la dilazione ed effettuato il pagamento della prima rata, le procedure esecutive precedentemente avviate (ad eccezione di particolari casistiche previste dalla normativa) non possono essere proseguite.

Restano ferme le misure cautelari già adottate.

Pignoramento mobiliare

È la procedura attraverso la quale l’agente della riscossione pignora i beni mobili di proprietà (registrati: per esempio, auto o moto; oppure non registrati: per esempio, mobili, quadri, ecc.), disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il contribuente svolge l’attività professionale, com-merciale o artigianale.

In caso di mancato pagamento, decorsi 10 giorni dalla data del pignoramento, i relativi beni po-tranno essere messi all’asta direttamente dall’agente della riscossione, che può avvalersi di un isti-tuto di vendite giudiziarie convenzionato.

Bisogna anche precisare che la legge fissa significative limitazioni alla pignorabilità dei beni stru-mentali all’attività d’impresa: il limite è di un quinto del loro valore e, comunque, Equitalia può attivare la procedura su tali beni solo qualora non riesca a soddisfare il credito con la vendita degli altri cespiti presenti nell’impresa.

Riepilogo sul Pignoramento mobiliare

Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 180 giorni dall’affidamento all’agente della riscossione dell’avviso di accertamento esecu-tivo (che avviene decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento spontaneo da parte del debitore e fatto salvo il caso di fondato pericolo per la riscossione), ovvero 5 giorni dalla notifica dell’avviso di intimazione eventualmente notificato dopo la cartella di pagamento, qualora il contribuente non abbia ancora pagato le somme dovute, Equitalia può avviare il pignoramento mobiliare.

Attraverso questa procedura Equitalia pignora i beni mobili di proprietà del contribuente moroso (registrati come auto o moto, oppure non registrati come mobili, quadri ecc.), disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il contribuente svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale.

Bisogna anche precisare che la legge fissa significative limitazioni alla pignorabilità dei beni strumentali all’attività d’impresa: il limite è di un quinto del loro valore e, comunque, Equitalia può attivare la procedura su tali beni, solo qualora non ve ne siano altri il cui valore possa ritenersi sufficiente a soddisfare il credito.

In caso di mancato pagamento, decorsi 10 giorni dalla data del pignoramento, i beni diversi da quelli strumentali possono essere messi all’asta direttamente dall’agente della riscossione che, a tal fine, può anche avvalersi di un istituto vendite giudiziarie convenzionato.

I beni strumentali, invece, non possono essere venduti all’asta prima che siano decorsi 300 giorni dalla data del pignoramento.

Per prevenire eventuali atti di pignoramento mobiliare, il contribuente mo-roso può regolarizzare la propria posizione, anche con la richiesta di una rateizzazione del pagamento che impedisce l’avvio di ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Una volta ottenuta la dilazione ed effettuato il pagamento della prima rata, le procedure esecutive precedentemente avviate non possono es-sere proseguite (a eccezione dei casi in cui la procedura si trovi ormai a uno stato particolarmente avanzato). Restano ferme le misure cautelari già adottate.

Pignoramento immobiliare

Il Dl n. 69/2013 ha profondamente modificato la disciplina della procedura immobiliare pro-mossa dall’agente della riscossione.

La principale novità è che Equitalia non può procedere a esecuzione forzata sull’unico immobile in cui il debitore risiede anagraficamente, a meno che non si tratti di una abitazione di lusso. Per gli altri immobili, come le seconde case, Equitalia può procedere al pignoramento, ma soltanto in presenza di debiti superiori a 120 mila euro.

Comunque il contribuente può anche procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato, con il consenso di Equitalia, che interviene nell’atto di cessione incassando tutto il corrispettivo. La parte eccedente il debito viene riversata al venditore.

Resta invece ferma la possibilità di iscrivere in ogni caso ipoteca, anche solo a fini cautelari e per la tutela dei crediti iscritti a ruolo, per debiti di importo pari o superiore a 20 mila euro.

Nel caso di procedimenti immobiliari promossi da altri soggetti, per esempio banche o istituti di credito, Equitalia può inserirsi nella procedura (a prescindere dai predetti limiti) per cercare di recuperare il credito affidatole in riscossione.

A tal riguardo va segnalato come il credito privato sia più garantito rispetto a quello pubblico, con margini di intervento più ampi rispetto a quelli previsti per Equitalia (per esempio, per i crediti privati non valgono le maggiori tutele sulla prima casa).

Riepilogo sul pignoramenti immobiliare

Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 180 giorni dall’affidamento all’agente della riscossione dell’avviso di accertamento esecutivo (che avviene decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento spontaneo da parte del debitore e fatto salvo il caso di fondato pericolo per la riscossione), ovvero 5 giorni dalla notifica dell’avviso di intimazione eventualmente notificato dopo la cartella di pagamento, qualora il contribuente non abbia ancora pagato le somme dovute, Equitalia può avviare le attività propedeutiche al pignoramento immobiliare (comunicazione preventiva di ipoteca e successiva iscrizione ipotecaria sull’immobile).

Attraverso questa procedura Equitalia pignora i beni immobili di proprietà del contribuente moroso.

La disciplina del pignoramento immobiliare è stata modificata dal Dl n. 69/2013: Equitalia non può procedere ad esecuzione forzata sull’unico immobile di proprietà del debitore, in cui il debitore abita e risiede, a meno che non si tratti di un’abitazione di lusso.

Per gli altri immobili, come le seconde case, Equitalia può procedere al pignoramento, ma soltanto in presenza di debiti superiori a 120 mila euro.

Resta invece ferma la possibilità di iscrivere in ogni caso ipoteca per debiti di importo pari o superiore a 20 mila euro.

Nel caso di procedimenti immobiliari promossi da altri soggetti, per esempio banche, Equitalia può intervenire nella procedura (a prescindere dai predetti limiti) per cercare di recuperare il credito affidatole in riscossione.

È prevista per il contribuente la possibilità di procedere direttamente alla vendita dell’immobile pignorato o ipotecato, con il consenso di Equitalia, che interviene nell’atto di cessione incassando tutto il corrispettivo. La parte eccedente il debito viene riversata al venditore.

Per prevenire eventuali atti di pignoramento immobiliare, il contribuente moroso può regolarizzare la propria posizione, anche con la richiesta di una rateizzazione del pagamento che impedisce l’avvio di ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Una volta ottenuta la dilazione ed effettuato il pagamento della prima rata, le procedure esecutive precedentemente avviate non possono essere proseguite (a eccezione dei casi in cui la procedura si trovi ormai a uno stato particolarmente avanzato).

Restano ferme le misure cautelari già adottate.

Cosa sono le procedure concursuali di Equitalia

Sono quelle procedure giudiziali che, preso atto di uno stato di crisi di un’impresa commerciale, connotata da requisiti individuati di volta in volta dal Legislatore, disciplinano il rapporto tra il soggetto insolvente e i suoi creditori con la presenza di un’autorità pubblica e altri soggetti, che variano a seconda della procedura e valutano la possibilità di prosecuzione dell’attività d’impresa, ovvero la liquidazione del patrimonio.

Nei casi di contribuenti morosi assoggettati a procedura concorsuale, Equitalia svolge le attività necessarie ai fini dell’inserimento, tra i debiti della procedura, del credito derivante dai ruoli affi-dati dagli enti creditori, curandone poi il relativo processo di gestione fino alla sua chiusura.

L’ordinamento italiano prevede diversi tipi di procedure concorsuali:

  • fallimento: il Tribunale, su impulso di uno o più creditori o del debitore oppure del pubblico ministero, apre la procedura fallimentare con una sentenza, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge; anche Equitalia, per conto degli enti impositori, escluso l’INPS, può, al pari degli altri creditori, promuovere istanza di fallimento per un contribuente che versa in stato di irreversibile insolvenza al pagamento delle somme iscritte a ruolo;
  • liquidazione coatta amministrativa: è la procedura prevista per le imprese che siano sottoposte a controllo pubblico (quali, per esempio, le banche o le assicurazioni) in virtù del fatto che svolgono attività caratterizzate da spiccata rilevanza dal punto di vista economico e sociale;
  • amministrazione straordinaria: è prevista per le imprese di dimensioni particolarmente rilevanti e avente come scopo principale, oltre al soddisfacimento dei creditori, quello di conservare il complesso produttivo al fine di ripristinare il patrimonio e salvaguardare i posti di lavoro;
  • concordato preventivo: è la procedura che ha come scopo quello di formulare un accordo fra imprenditore in crisi e creditori in modo da evitare il fallimento del primo e, contestualmente, garantire il soddisfacimento, almeno parziale, dei secondi. In sostanza, il debitore concorda con i creditori le modalità con cui pagherà i propri debiti mediante la predisposizione di un piano che deve essere approvato dagli stessi creditori.

Procedure immobiliari attivate da terzi

L’agente della riscossione al fine di recuperare il proprio credito iscritto a ruolo ha a disposizione anche tutte le azioni previste dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Pertanto, l’agente della riscossione può intervenire in un pignoramento immobiliare trascritto da terzi creditori dato che il suo credito, nei confronti del debitore sottoposto ad esecuzione, si fonda su di un titolo esecutivo (ruolo).

L’effetto dell’intervento è quello di acquisire il diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita forzata del bene, all’espropriazione del bene pignorato e a provocare i singoli atti della procedura mediante apposite istanze presentate al giudice dell’esecuzione.

Ulteriori attività a garanzia del credito

Nei casi di contribuenti morosi sottoposti ad accordo di ristrutturazione o di procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento, Equitalia, non essendo titolare dei crediti iscritti a ruolo, svolge la propria attività esclusivamente come mandataria per la riscossione, secondo le indicazioni fornite dall’ente creditore.

Analoga attività viene svolta in relazione all’istituto della transazione fiscale (tributaria o previdenziale).

Equitalia, sia in forza di disposizioni civilistiche che penali, provvede a contrastare quei fenomeni di cosiddetta evasione da riscossione a cui sono riconducibili tutti gli atti (sia a titolo one-roso che gratuito) che il debitore pone in essere allo specifico fine di sottrarre i propri beni alle azioni di riscossione tese al recupero del debito iscritto a ruolo.

Nei casi di “Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” (art. 11, Dlgs n. 74/2000), Equitalia provvede ad attivare le necessarie azioni tese alla ricostituzione della garanzia patrimo-niale del debitore iscritto a ruolo che abbia posto in essere atti dispositivi pregiudizievoli delle ragioni di credito.

In presenza dei relativi presupposti nomativi, Equitalia, infatti, ai sensi dell’art. 2901 del codice civile (azione revocatoria) può rendere inefficaci tutti gli atti dispositivi che hanno determinato un pregiudizio per la riscossione del proprio credito.

Gli atti dispositivi, inoltre, in presenza di un debito iscritto a ruolo, di natura erariale, pari o superiore a 50 mila euro, vengono altresì segnalati all’autorità giudiziaria che valuta se pro-cedere penalmente per il reato di cui all’art. 11 Dlgs n. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al paga-mento delle imposte).

In base alle norme vigenti, in determinati casi (per esempio, fusione e scissione societaria, ces-sione di azienda) Equitalia rivolge le proprie azioni di recupero non solo verso il debitore iscritto a ruolo, ma anche nei confronti di quei soggetti che rispondono con il proprio patri-monio di un debito altrui.

3 Novembre 2016 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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4 risposte a “Equitalia: tutte le procedure per il recupero delle somme » Dal fermo amministrativo fino al pignoramento immobiliare”

  1. Anonimo ha detto:

    Quindi se ho capito bene i limiti si applicano anche quando il creditore che affida ad ADER un ruolo non è una PA come nel caso di Cassa Forense?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      La previdenza forense è nata con legge 406/1933 istitutiva dell’Ente di Previdenza in favore degli Avvocati e Procuratori. La legge 6/1952 ha soppresso l’Ente di previdenza avvocati e procuratori e ne ha conferito il patrimonio alla neo costituita Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

      Comunque, come già asserito, i imiti esattoriali si applicano a tutte le misure adottate da Agenzia delle Entrate Riscossione – ADER (per i ruoli esattoriali) attraverso le norme contenute nel DPR 602/1973. Certo, se il creditore agisse direttamente con citazione in tribunale ex codice civile (INPS a volte lo fa), senza affidare il recupero ad ADER, allora potrebbe non tenere conto dei limiti stabiliti per il recupero coattivo dei crediti esattoriali. Ma non si usa, perché come sappiamo, la giustizia civile ha costi elevati e non garantisce, comunque il recupero del credito vantato.

      Peraltro, la legge 662/1996 ha unificato, ai fini fiscali e contributivi, le procedure di liquidazione del credito preteso, di riscossione coattiva e di accertamento d’ufficio.

  2. Anonimo ha detto:

    Buongorno, i limiti di pignorabilità di Agenzia delle entrate riscossione si applicano anche per i ruoli affidati ad ADER da Cassa Forense o da altre casse di previdenza private?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      I limiti di pignorabilità dello stipendio del debitore nonchè della casa di proprietà e di residenza del debitore, si applicano a tutte la azioni esecutive promosse da Agenzia delle Entrate Riscossione indipendentemente dallo specifico creditore della Pubblica Amministrazione per il quale l’Agenzia agisce.

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