Equitalia: pignoramento immobiliare ed ipoteca sulla casa » Limiti analogie e differenze

Limiti differenze ed analogie fra pignoramento esattoriale ed ipoteca esattoriale sulla casa

Pignoramento immobiliare ed iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia: quali sono i limiti? E le differenze? Scopriamolo nel prosieguo dell'articolo.

Per cominciare, va detto che i due concetti sono completamente differenti: l’ipoteca è una cosa completamente diversa dal pignoramento immobiliare e l’una non comporta, ne esclude, per forza l’altro.

L’ipoteca, infatti, garantisce al creditore la certezza di soddisfarsi sull'eventuale ricavato dalla vendita forzata, in via preventiva rispetto a tutti gli altri creditori intervenuti nel pignoramento immobiliare.

In termini più semplici, il ricavato dell’asta viene prima utilizzato per estinguere il credito del creditore ipotecario e poi quello degli altri: dunque, potrebbe accadere che il creditore iscriva semplicemente l’ipoteca, senza però procedere al pignoramento, non avendone alcuna intenzione.

Ipoteca esattoriale sulla casa

Equitalia, comunque, a norma di legge, deve iscrivere obbligatoriamente l’ipoteca prima di avviare un pignoramento immobiliare.

Da notare, però, che la normativa vigente ha disposto due limiti di importi differenti: l’uno per procedere all'iscrizione dell’ipoteca da parte di Equitalia, l’altro per procedere al successivo pignoramento immobiliare.

Come chiarito in diversi articoli, difatti, Equitalia può iscrivere ipoteca solo per debiti complessivi non inferiori a 20.000 euro.

L’importo di 20.000 euro si riferisce al credito complessivamente da riscuotere da parte di Equitalia e quindi può accadere che l’ipoteca sia riferita a crediti di diversa natura: il limite deve computarsi anche sommando i ruoli formati da diversi enti, come ad esempio Inps ed Agenzia delle Entrate.

Infine, secondo l'orientamento giurisprudenziale, il debito è quantificato dal titolo indicato nella comunicazione di iscrizione ipotecaria, e non devono essere incluse voci diverse da quelle che compongono il debito tributario (capitale e interessi), quali compensi, diritti tabellari, spese di notifica, oppure spese di iscrizione ipotecaria e spese di cancellazione dell’ipoteca

Pignoramento esattoriale della casa

Sul pignoramento, invece, i limiti sono ben diversi: Equitalia, infatti, anche se ha iscritto ipoteca, non può effettuare il pignoramento immobiliare se il debito complessivo non supera 120 mila euro.

Inoltre, resta fermo il divieto di pignoramento, comunque, per chi ha una sola casa di residenza.

Da ciò ne deriva che, quando il debito supera i 20.000 euro ma non i 120.000 euro, l’iscrizione di ipoteca ha esclusiva funzione di deterrente e garanzia, perché non sarà comunque possibile procedere al pignoramento e alla successiva vendita forzata.

9 Dicembre 2014 · Gennaro Andele