Equitalia e pignoramento presso terzi » Ecco la procedura

Equitalia e pignoramento presso terzi » Ecco la procedura

Ecco come l’agente per la riscossione dei tributi, come ad esempio equitalia, provvede ad effettuare il pignoramento presso terzi: tutte le possibili soluzioni e la procedura all'interno dell'articolo.

Uno degli strumenti di riscossione dei credito sempre più frequentemente utilizzato da Equitalia è il famigerato pignoramento presso terzi ossia. Parliamo, appunto, di quel tipo di riscossione con cui viene pignorato il conto in banca oppure un quinto di stipendio o pensione.

Ma perchè questa prassi è così consueta? Innanzitutto si tratta di una procedura molto agevole perché ad Equitalia è consentito di evitare l’udienza di assegnazione delle somme davanti al giudice, prevista invece nel caso di pignoramenti effettuati da privati.

In questo modo si riducono notevolmente i tempi. Inoltre, tutti i limiti e i vincoli introdotti negli ultimi anni al pignoramento mobiliare e immobiliare hanno reso tali esecuzioni particolarmente difficoltose.

Pertanto, si evince che il pignoramento presso terzi resta ancora quello più facile e sicuro, se si eccettua la previsione di un limite di un quinto alla pignorabilità dello stipendio e della pensione, che comporta semplicemente un allungamento dei tempi di recupero.

Il pignoramento presso terzi comporta l’apposizione di un vincolo di indisponibilità sui beni o sui crediti di cui è titolare il debitore, ma che sono nella sfera giuridica di un terzo soggetto (cosiddetta “debitor debitoris”): così, per esempio, nel caso del datore di lavoro quando ancora non ha versato lo stipendio al dipendente; o nel caso della banca presso cui sono depositate le somme.

Prima di cominciare ad esaminare tutte le particolarità ed i casi previsti nel caso di pignoramento da parte di Equitalia, ci occuperemo di analizzare la normativa vigente.

Equitalia e pignoramento esattoriale: La normativa

Il pignoramento presso terzi si attua mediante la notifica al terzo e al debitore di una ingiunzione la quale deve necessariamente contenere:

  • l’indicazione del credito per il quale si procede nonché gli estremi identificativi del titolo di legittimazione dello stesso come nel caso di una sentenza o un assegno;
  • ’indicazione anche generica del credito o del bene in possesso del terzo ma dovuti al debitore iscritto a ruolo;
  • l’intimazione al terzo di non disporre dei beni o dei crediti nella titolarità del debitore, senza ordine del giudice;
  • la citazione del debitore o del terzo a comparire davanti al giudice ordinario per rendere la dichiarazione in ordine all'effettiva natura ed entità dei diritti vantati. Il terzo può rendere la dichiarazione anche per iscritto, facendola pervenire al creditore procedente, tranne che per i crediti derivanti da rapporti di lavoro privati, per i quali è invece necessaria la comparizione del terzo davanti al giudice.

Dopo la notifica dell'atto di pignoramento, si va davanti al giudice all'udienza indicata dal creditore, ovvero presso l'udienza di assegnazione delle somme.

Il giudice di merito, verificata la documentazione e le notifiche, assegna la somma pignorata, nel caso fosse disponibile, in favore del creditore.

Ovviamente, perché ciò avvenga, è necessario che il terzo presso cui è avvenuto il pignoramento delle somme ammetta di essere debitore di beni o di denaro nei confronti del debitore (dichiarazione positiva).

Se invece il terzo non rende alcuna dichiarazione oppure dichiara di non possedere alcun bene o diritto di spettanza del debitore, si apre un processo di cognizione piena volto ad accertare l’esistenza del bene o del credito pignorato, su istanza normalmente del creditore.

I poteri di Equitalia

Equitalia in questa procedura di riscossione è molto agevolata, infatti, ha la possibilità di utilizzare i dati che affluiscono nell’anagrafe tributaria da parte di tutti gli intermediari e, in generale, gli operatori finanziari, comprese le Poste.

In pratica, l'agente della riscossione, già sa dove i contribuenti hanno i risparmi o dove sono impiegati. Sfuggire a un pignoramento presso terzi da parte dell'Esattore è quindi assai difficile, mentre invece è molto più facile se il creditore è un soggetto privato.

Il sistema delineato nella legge, dunque, consente anche ad Equitalia di ottenere, attraverso una rapida interrogazione telematica, le informazioni relative alla tipologia di rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti con l’universo degli operatori finanziari.

L'agente ha inoltre la facoltà di accesso alle altre banche dati pubbliche e private.

È il caso, ad esempio, degli altri archivi generati dall'anagrafe attraverso i dati comunicati, tra l’altro, dalle Camere di Commercio e dagli ordini professionali.

In presenza di importi iscritti a ruolo superiori a 25.000 euro, la legge conferisce agli agenti della riscossione molteplici poteri, tra i quali vi è quello di acquisire dettagli in ordine alle movimentazioni bancarie del contribuente o in ordine ai beni e alle attività detenute da società fiduciarie, oppure di accedere ai luoghi di esercizio dell'attività del debitore, oppure ancora di inviare questionari ai soggetti comunque in rapporti con il debitore. Ciò, ai fini dell'acquisizione di notizie utili a individuare i beni aggredibili.

Equitalia - Individuazione dei beni da pignorare presso terzi

L’agente della riscossione che non conosca esattamente la natura o l’entità dei beni o dei crediti vantati dal debitore nei confronti del terzo ha il potere di chiedere a quest’ultimo una specifica dichiarazione.

In particolare, una volta decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, Equitalia, prima di procedere al pignoramento presso terzi, ha la facoltà di notificare al terzo una richiesta di informazioni in ordine alle cose e alle somme da questi dovute al contribuente iscritto al ruolo.

Per espressa previsione di legge, la richiesta di notizie non interrompe né preclude l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive, quali ad esempio l’iscrizione del fermo amministrativo o dell'ipoteca sui beni immobili.

Nella lettera notificata all'agente della riscossione va indicato un termine per la risposta, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla notifica. In caso dirisposta tardiva, infedele o incompleta, l’Agenzia delle entrate, su segnalazione documentata dell'agente della riscossione, provvede all'irrogazione di una sanzione da 2.065 a 20.658 euro, riducibile alla metà se il ritardo non supera 15 giorni.

Quando Equitalia può ordinare al terzo il pagamento dei debiti

Quando procede con il pignoramento presso terzi, Equitalia può ordinare al terzo debitore del contribuente il pagamento delle somme dovute direttamente nelle mani dell'agente stesso, saltando la fase della citazione davanti al giudice dell'esecuzione che, nel caso di pignoramenti promossi da privati, è invece obbligatoria.

Il pagamento deve poi avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme già scadute a tale data, ed entro ciascuna scadenza prestabilita, per le altre somme.

Il contribuente si vedrà il conto in banca prosciugato senza neanche arrivare davanti a un giudice. È però vero che il debitore deve prima ricevere lanotifica di un atto di avvertimento, detto atto di pignoramento.

L’atto di pignoramento va notificato sia al terzo che al debitore con la seguente procedura:

  1. si mette il contribuente in condizioni di venire a conoscenza del pignoramento in atto e, se del caso, di segnalare all'agente della riscossione la sopravvenuta inesistenza del titolo della pretesa;
  2. si consente al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa, in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnando davanti al giudice dell'esecuzione l’atto di pignoramento.

L’atto di pignoramento può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione diversi dagli ufficiali di riscossione.

In questa fattispecie è sufficiente che sia riportata l’indicazione a stampa delle generalità dell'ufficiale di riscossione.

Equitalia: pignoramento stipendi e pensioni

La disciplina sul pignoramento presso terzi prevede alcuni limiti nella quota massima di stipendio o pensione pignorabile.

In particolare, mentre nel pignoramento ordinario il limite di legge è il quinto dello stipendio, l’espropriazione esattoriale prevede limiti variabili in funzione dell'ammontare del credito stipendiabile o retributivo su cui si intende effettuare l’esecuzione.

Così, per importi non superiori a 2.500 euro, il limite di pignorabilità è ridotto a un decimo, per importi compresi tra 2.500 euro 5.000 euro, la quota massima diventa un settimo, mentre per importi superiori a 5.000 euro si applica il vincolo ordinario del quinto.

Comunque, dopo le modifiche apportate alla normativa, si è disposto che l’importo dell'ultimo emolumento affluito sul conto corrente del debitore non è pignorabile in capo al terzo, datore di lavoro, che risulta così liberato da qualsiasi vincolo al riguardo.

Equitalia - blocco dei pagamenti ai creditori della Pubblica Amministrazione non in regola con le cartelle esattoriali

La normativa in materia dispone che tutte le amministrazione che devono pagare somme superiori a 10 mila euro, a qualunque titolo, ai contribuenti, prima di versare devono interpellare Equitalia per verificare se risultano carichi iscritti a ruolo scaduti, per importi almeno pari a 10 mila euro.

La procedura di interrogazione avviene per via telematica ed è quindi piuttosto agevole. In linea di principio, qualunque pagamento che superi il limite di legge è interessato dalla verifica.

Equitalia risponde entro cinque giorni ed in caso di mancata riposta entro tale termine, il pagamento può essere effettuato.

Qualora invece la società di riscossione riscontri tempestivamente carichi a ruolo almeno pari a 10.000 euro, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento, fino a concorrenza del debito a ruolo, comprensivo delle spese di esecuzione e degli interessi di mora.

In assenza di dichiarazione, il pagamento deve essere sospeso, mentre una volta conosciuta l’entità della pendenza, la sospensione non potrà eccedere l’importo a ruolo. Tale sospensione non è tuttavia indefinita, ma si protrae al più per 30 giorni. Entro questo termine, il competente agente della riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi, sia all'ente pubblico che al debitore moroso.

Per effetto del pignoramento, l’ente pubblico versa direttamente nelle casse dell'agente della riscossione l’ammontare a ruolo. Qualora entro il medesimo termine di 30 giorni non dovesse pervenire alcun pignoramento, l’amministrazione è libera di pagare quanto dovuto al contribuente moroso.

27 Dicembre 2013 · Carla Benvenuto


Commenti e domande

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4 risposte a “Equitalia e pignoramento presso terzi » Ecco la procedura”

  1. alfa2000 ha detto:

    Sono l’amministratore ed adesso anche il liquidatore di una società sas: per un vecchio accertamento sono stato oggetto nel 2007 del blocco del conto corrente aziendale e personale; per 60 gg, mi hanno sequestrato le somme che la banca ha versato in udienza. Oggi ho ricevuto un nuovo avviso di pignoramento presso terzi, ma questa volta non alla banca, ma direttamente alla mia società alla quale viene imposto il blocco nel “caso” la società è debitore verso il pignorato, che sono sempre io. Siccome la società è stata posta in liquidazione il socio che sono sempre io non può più toccare o ricevere soldi, in quanto ormai c’è il liquidatore che sono sempre io. Come mi devo comportare in merito alla “dichiarazione negativa” che loro richiedano nel caso esiste? La soc. non ha crediti ma solo debiti e sia il socio che il liquidatore (sempre io) non sono titolari di stipendio e/o indennità.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Deve semplicemente comunicare al creditore procedente che, al momento, la società in liquidazione non ha alcun debito verso il socio pignorato e che il liquidatore (che è lo stesso socio pignorato) non percepisce stipendio o indennità alcuna per l’attività che svolge.

      Attenzione, però: se a conclusione della procedura di liquidazione dovesse emergere un eventuale attivo da ripartire fra i soci e si decidesse di compensare il liquidatore per l’attività svolta, lei potrebbe incorrere in qualche problema.

  2. cristy ha detto:

    Il pignoramento esattoriale prevede per Equitalia la possibilità di recuperare le somme dovute dal contribuente -debitore attraverso i crediti da lui vantati da un Ente pubblico . Chiedo sono previsti dei limiti di importi da pignorare se le somme dovute sono a titolo di liquidazione parcella per prestazioni professionali rese per l’espletamento di un servizio .

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Non funziona propriamente così, nel senso che non si tratta di un vero e proprio pignoramento: i soggetti pubblici, ossia le pubbliche Amministrazioni e società a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a euro 10 mila, devono procedere alla verifica di eventuali inadempienze tributarie da parte del soggetto beneficiario del pagamento stesso.

      Qualora Equitalia comunichi che non risultano inadempimenti ovvero non fornisca alcuna risposta nel termine previsto, il soggetto pubblico può procedere al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti. Mentre nel caso in cui risulti un inadempimento, il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito in attesa che al debitore inadempiente venga notificato dall’agente della riscossione, competente per territorio, l’ordine di pagamento.

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