Equitalia » Ecco come salvarsi dal pignoramento del bene ricevuto in eredità

Equitalia, per poter pignorare l'immobile del debitore, deve dimostrare che lo stesso abbia accettato l'eredità in cui rientra la casa per cui si vuole procedere all'esecuzione forzata: non è sufficiente, infatti, la voltura catastale ma un atto pubblico.

Arriva lo stop al pignoramento di Equitalia sugli immobili ereditati: l’agente per la riscossione, per poter vendere all'asta il bene, deve prima dimostrare che il debitore abbia accettato l'eredità.

Per fare ciò, non basta una semplice denuncia di successione, presentata dal presunto erede.

In questa fattispecie, dunque, il pignoramento può essere opposto e l'immobile messo al sicuro..

Ciò è quanto si evince dalla sentenza numero 11638 del 26 maggio 2014 della Corte di Cassazione.

La semplice accettazione tacita dell’eredità, quando è stata effettuata con un atto che non può essere trascritto nei pubblici registri immobiliari, come la richiesta di voluta catastale, non è sufficiente per dare il via al pignoramento su un immobile.

È fondamentale, in questi casi, che la validità dell’eredità risulti da un atto pubblico, quale può essere una sentenza, un atto redatto dal notaio o una scrittura privata autenticata.

Pertanto per poter disporre il pignoramento, Equitalia dovrà quindi richiedere, innanzitutto, a propria cura e spese, la trascrizione di quell'atto.

Per di più, va anche considerato che la giurisprudenza di legittimita' tende ad escludere che valgano come accettazione tacita la dichiarazione di successione ed il pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti con finalità fiscali.

Mentre, la giurisprudenza riconosce univocamente alla voltura catastale, a differenza che alla dichiarazione di successione, la valenza di atto di accettazione tacita dell’eredità, in quanto avente rilevanza, non solo fiscale, ma anche civile.

In parole semplici, non è sufficiente che il debitore presenti la denuncia di successione: anche se essa denoterebbe l’accettazione tacita dell’eredità, non sarebbe comunque trascrivibile nei registri immobiliari.

13 Giugno 2014 · Andrea Ricciardi