Equitalia e pignoramento presso terzi – limiti di pignorabilità
L'Agente della riscossione (oggi Equitalia) può effettuare il pignoramento di stipendi, pensioni e altre indennità relative al rapporto di lavoro, entro i seguenti limiti:
- 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
- 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
- 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.
Questi limiti sono stabiliti dall'articolo 72 ter del D.P.R. 602/73, introdotto dal Decreto Legge n. 16/2012 (cosiddetto "decreto Semplificazioni"), convertito in Legge n.
44/2012.
L'articolo 72 ter recita: Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione:
- in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
- in misura pari ad 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro.
Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, comma 4, c.p.c., se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
Va evidenziato che stipendi, pensioni e indennità assistenziali o previdenziali sono del tutto impignorabili se inferiori all'importo dell'assegno sociale.
Questo principio è stato sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 506/2002, volta a garantire la conservazione dei mezzi minimi di sostentamento.
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