Equitalia » Come funziona la prescrizione delle cartelle esattoriali originate da sanzioni amministrative

Tutte le cartelle esattoriali notificate da Equitalia sono soggette alla prescrizione, ovvero all'estinzione a seguito dell'inerzia dell'agente di riscossione, protratta per il numero di anni stabiliti dalla legge. Questi atti, di conseguenza, non devono essere pagati.

La disciplina della prescrizione in discorso è, tuttavia, diversa a seconda che si riferisca a sanzioni amministrative o a tributi e tasse.

In questo articolo, parleremo della prescrizione delle cartelle di Equitalia per quanto riguarda le sanzioni amministrative.

Per fare chiarezza è necessario riassumere le prescrizioni di queste sanzioni così come previste dalla legge.

Per prima cosa è bene precisare che l’ente impositore di cui si parlerà nel proseguo è lo stesso che richiede il pagamento della sanzione amministrativa.

In ogni caso l’ente impositore deve essere indicato nel verbale che viene notificato.

Per chiarire la questione, va innanzitutto osservato il procedimento ed i rispettivi termini di prescrizione.

Entro 90 giorni dal giorno della violazione l’ente impositore deve notificare il verbale di accertamento. Se ritarda, la sanzione si estingue in forza dell'articolo 14 della legge numero 689 del 1981.

Entro i successivi cinque anni dalla notifica del verbale, l’Ente impositore deve notificare un ulteriore atto chiamato tecnicamente ordinanza ingiunzione e il debitore/trasgressore non proponga impugnazione e non paghi.

In questo caso la prescrizione di cinque anni decorrerà dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.

Nel caso di violazioni al codice della strada, l'ordinanza ingiunzione viene emessa solo nel caso in cui si faccia ricorso al Prefetto, che deve emetterla entro 210 giorni dal ricevimento del ricorso.

Successivamente, entro i cinque anni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, oppure del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, Equitalia su incarico dell'Ente Impositore deve notificare una cartella che ingiunga il pagamento.

In alternativa, l'ente impositore può emettere direttamente, senza incaricare Equitalia, una ingiunzione di pagamento.

Anche questa cartella di Equitalia va in prescrizione in cinque anni decorrenti dalla data di notifica della cartella medesima se non è seguita dalla notifica di un ulteriore atto chiamato avviso di mora.

Se, tuttavia, viene notificato detto avviso di mora, la prescrizione della cartella decorre dalla data di notifica dell'avviso di mora ed è sempre di cinque anni.

A proposito della prescrizione delle cartelle per sanzioni amministrative è importante precisare che Equitalia sostiene che il termine di prescrizione sia di dieci anni a decorrere dalla notifica della cartella o dell'ultimo avviso di mora e, pertanto, costringe il cittadino a rivolgersi al Giudice al fine di far valere i suoi diritti. Questo orientamento è stato, però, smentito da consolidata giurisprudenza.

Ma come comportarsi qualora la cartella esattoriale di Equitalia sia realmente prescritta?

Generalmente, la prescrizione della cartella viene fatta valere con l'impugnazione di atti esecutivi che seguono la notifica della cartella stessa, come fermo amministrativo dell'auto, pignoramento, etc.

Però, è sempre possibile chiedere ad Equitalia di sgravare la cartella anche prima che sia iniziata l'esecuzione forzata.

Quindi, nel caso che siano decorsi i cinque anni dalla notifica della cartella o dall'avviso di mora, senza che nel frattempo sia iniziata l'esecuzione, il debitore deve prima di rivolgersi ad un giudice, deve fare domanda di sgravio direttamente ad Equitalia da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se Equitalia non provvede allo sgravio, sarà necessario citare Equitalia di fronte al Giudice di Pace al fine di fare dichiarare la prescrizione.

Da notare bene che in caso in cui l’importo dovuto sia inferiore a € 1.100,00 è possibile rivolgersi al Giudice di Pace senza l’assistenza di un difensore.

Nel caso in cui l’importo sia superiore a € 1.100,00 sarà necessaria l’assistenza di un avvocato ma il Giudice di pace, dopo aver visto la copia della lettera con istanza di sgravio, potrà porre le spese processuali a carico di Equitalia.

10 Giugno 2014 · Andrea Ricciardi