Gli avvisi di accertamento per i crediti della Pubblica Amministrazione locale (compresi i verbali per violazione al Codice della Strada) divengono immediatamente esecutivi ai fini della riscossione coattiva dei debitori inadempienti se non opposti nei termini di legge » Dal primo gennaio 2020 vanno in soffitta l’ingiunzione fiscale e la cartella esattoriale per la riscossione delle entrate comunali

Gli atti relativi alle attività di riscossione degli enti delle Pubbliche Amministrazioni - nonché delle società di capitale partecipate dalla PA (a condizione che la società partecipata realizzi la parte più importante della propria attività con la PA che la controlla e che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza della PA che la controlla) ed in particolare dei Comuni - emessi a partire dal primo gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:

  1. avviso di accertamento immediatamente esecutivo anche per gli enti della Pubblica Amministrazione - L’avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali (per quel che qui interessa, sono entrate patrimoniali comunali, fra l'altro, gli importi dovuti per contravvenzioni al Codice della Strada, per le sanzioni amministrative in genere, per i parcheggi a pagamento, per le utenze idriche, per le rette degli asili nido) emessi dagli enti e dai soggetti affidatari, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni che, in pendenza del processo, prevedono, comunque, il pagamento parziale del tributo e delle eventuali sanzioni irrogate.

    Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata;

  2. gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici e dei proventi di Demanio pubblico. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento.
  3. la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative (ipoteca e fermo amministrativo), nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione;
  4. in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento immediatamente esecutivo, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione forzata anche prima del termine previsto per la sospensione. Ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico dell'avviso di accertamento immediatamente esecutivo, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione e non deve nemmeno essere inviata l’informativa di presa in carico delle somme dovute per la riscossione coattiva;
  5. il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l’attività di riscossione coattiva;
  6. gli enti della Pubblica Amministrazione e i soggetti affidatari si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate delle norme di cui al titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973, con l’esclusione di quanto previsto all’articolo 48 bis del medesimo decreto (disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni di importo superiore ai cinquemila euro);
  7. ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell’estratto dell'avviso di accertamento immediatamente esecutivo, trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza;
  8. decorso un anno dalla notifica degli atti di accertamento immediatamente esecutivi, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
  9. nel caso in cui la riscossione sia affidata al concessionario nazionale per la riscossione (AgGenzia delle Entrate Riscossione) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste con con l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo, sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicate dalle norme vigenti, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano gli oneri di riscossione, interamente a carico del debitore, le spese esecutive e di notifica

Le stesse regole valgono per gli operatori degli Stati membri di un Paese dell'Unione europea che esercitano le attività di riscossione coattiva in Italia, che, però, devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

Si tratta di quanto previsto al comma 792 della legge 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

6 Gennaio 2020 · Ornella De Bellis